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Per il pergolato in legno non serve permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica

  • Quotidiano Del Condominio
  • 11 febbraio 2021

Avv. Giuseppe Nuzzo

Il pergolato in legno non richiede il rilascio di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di una struttura destinata al riparo, di modeste dimensioni e facilmente amovibile. Al contrario, tali titoli si rendono necessari per la baracca in lamiera che, in assenza, deve ritenersi abusiva e va demolita.

Lo ha stabilito il TAR Campania, sezione di Salerno, con la sentenza n. 230 del 27 gennaio 2021.

I giudici hanno confermato l’ordinanza di demolizione per la baracca in lamiera realizzata senza titoli edilizi. Niente demolizione invece per il pergolato in legno realizzato su battuto di brecciolino, che rientra nelle opere di edilizia libera.

Il fatto. La vicenda in esame riguardava l’ordine di demolizione adottato dal comune per opere edili abusive consistenti in un pergolato in legno realizzato su battuto di brecciolino ed in una baracca in lamiera delle dimensioni di m. 5,00×2,70×2,10h.

In prima battuta, il giudice cautelare aveva accolto il ricorso dei proprietari e sospeso la demolizione, “in ragione della modesta consistenza delle opere contestate alla luce della documentazione tecnico-descrittiva allegata in atti”.

Il TAR di Salerno ha parzialmente confermato la decisione. Niente demolizione per il pergolato in legno, che non richiede il rilascio di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di una struttura destinata al riparo, di modeste dimensioni e facilmente amovibile. Tali titoli sono viceversa necessari per realizzare la baracca in lamiera. Quest’ultima, dunque, realizzata senza titoli, va demolita.

Definizione di pergolato. Il “pergolato” ha una funzione meramente ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e di copertura, e fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni;

Non serve il permesso di soggiorno. La giurisprudenza ha più volte chiarito che il pergolato, in quanto aperta da tutti i lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, non costituisce nuova costruzione e come tale non è soggetta al rilascio di permesso di costruire.

Nello specifico, si tratta di un’opera inidonea ad alterare l’assetto urbanistico edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell’immobile principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 646/2018; TAR Calabria, Catanzaro, n. 193/2019).

Caratteristiche. L’aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di una copertura spaziata, perché si tratta di una struttura leggera nella quale deve essere garantito un rapporto di continuità con lo spazio esterno.

Per quel che riguarda il non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata, ma che può essere smontato con facilità.

Tags
  • pergolato
  • permessi edilizi
  • Tar Campania
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