Garantire accessibilità e abbattere le barriere architettoniche è un obiettivo fondamentale, ma spesso si scontra con le normative di sicurezza. È il caso di un condominio che ha richiesto l’installazione di un ascensore, incontrando però il diniego del Comune per la riduzione della larghezza delle scale.
Il caso: il Comune blocca l’ascensore per motivi di sicurezza
L’amministratore condominiale ha presentato un’istanza di accertamento di conformità per realizzare un ascensore nel vano scale. L’intervento avrebbe ridotto la larghezza delle rampe da 1,20 metri a 0,85 metri, creando un vano ascensore di 0,80 x 1,50 metri e una cabina di 0,72 x 1,20 metri. Il progetto invocava una deroga al D.P.R. 23/2017, ma la SCIA precedentemente presentata era stata dichiarata improcedibile.
L’intervento della pubblica amministrazione
Il Comune ha respinto la richiesta, motivando il diniego con:
– La riduzione della larghezza delle scale sotto il limite di 1,20 metri, compromettendo la sicurezza e la fruibilità dell’edificio.
– L’assemblea condominiale del 2012, che aveva approvato l’intervento a maggioranza, non era titolo sufficiente per modificare le parti comuni.
– L’assenza di un’analisi adeguata sulle alternative, poiché una ridistribuzione delle aiuole condominiali avrebbe consentito di collocare l’ascensore senza compromettere la sicurezza.
Il ricorso del condominio e il verdetto del TAR Campania
Il condominio ha contestato il rigetto, sollevando obiezioni sulla motivazione del Comune e sull’applicabilità delle norme. Tuttavia, il TAR Campania ha respinto il ricorso, sottolineando che la larghezza minima di 1,20 metri delle scale, prevista dal D.M. 236/198 , è inderogabile a meno che non sia garantita la sicurezza dei condomini.
Secondo il Tribunale, un’eventuale deroga deve comunque assicurare:
– Adeguato deflusso in caso di evacuazione d’emergenza.
– Fruibilità delle rampe senza ostacoli.
Nel caso specifico, la riduzione a 0,85 metri non soddisfa tali requisiti, e il vano ascensore risulta troppo piccolo per garantire un reale beneficio di accessibilità.
Conclusione
L’abbattimento delle barriere architettoniche è essenziale, ma non può avvenire a discapito della sicurezza collettiva. Il diniego del Comune è stato confermato, e il ricorso respinto, ribadendo che qualsiasi intervento deve rispettare criteri urbanistici e tecnici ben precisi.