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Contro la revoca dell’amministratore, inammissibile il ricorso per cassazione

  • Quotidiano Del Condominio
  • 14 febbraio 2018

Il diritto soggettivo dell’amministratore di far accertare l’insussistenza di proprie gravi irregolarità non postula la necessità di ammettere l’impugnazione di un provvedimento, quello sulla revoca, che non ha natura decisoria, e che risponde all’esigenza, propria della volontaria giurisdizione, di consentire la conduzione del condominio, salvo l’accertamento in sede propria, cioè in quella di cognizione ordinaria, delle vicende relative al rapporto intercorso. È il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2409 del 31 gennaio, di cui riportiamo un estratto.

————
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 31.1.2018,
n. 2409
————-

FATTI DI CAUSA

1) Su ricorso di D.A, e altri, il tribunale di Bari nel 2012 ha disposto la revoca di uno degli odierni ricorrenti, avv. C., dall’incarico di amministratore del condominio ….

Ha ritenuto rilevanti la inerzia dimostrata in occasione della scoperta di un potenziale conflitto di interessi, in capo al consulente del condominio, in occasione di lavori di manutenzione stante il ruolo di tecnico per gli impianti di quel professionista nella ditta aggiudicataria dell’appalto; la riconferma del medesimo professionista; l’assegnazione all’impresa V. in mancanza di quorum deliberativo; l’atteggiamento imprudente assunto in ordine agli obblighi contrattuali e la pretermissione di un’ordinanza di sospensione lavori disposta dal tribunale di Bari.

La Corte di appello di Bari con un lungo e dettagliato decreto del 9 maggio 2012 ha confermato il provvedimento, contro cui era stato esperito reclamo.

I reclamanti C. e altri hanno proposto ricorso per cassazione con 2 motivi, sviluppati in numerosi profili di doglianza circa le delibere assunte, la loro incidenza sulla valutazione del tribunale, l’omessa pronuncia su elementi oggettivi rilevabili dalle censure e dai documenti prodotti.

Parte intimata ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Parte resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso dalla Corte di appello di Bari.

Il rilievo coglie nel segno.

Costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 14524/11; Cass. n. 25928 del 29/11/2005; 8085/05) afferma che «È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 cod. civ. e 64 disp. att. cod. civ., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (sostitutivo della volontà assembleare, per l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale in ipotesi tipiche – contemplate dall’art. 1129 cod. civ. – di compromissione della stessa) che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condòmini e amministratori, non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide».

Il principio soprariportato risale all’insegnamento di S.U. 20957/04, citata in controricorso.

Esso va applicato anche nel caso di specie, giacché non è superato dalle ragioni esposte in memoria dai ricorrenti.

Il diritto soggettivo dell’amministratore di far accertare l’insussistenza di proprie gravi irregolarità non postula infatti, come vorrebbe parte ricorrente (memoria pag. 11) la necessità di ammettere l’impugnazione di un provvedimento, quello sulla revoca, che non ha natura decisoria e che risponde all’esigenza, propria della volontaria giurisdizione, di consentire la conduzione del condominio, salvo l’accertamento in sede propria, cioè in quella di cognizione ordinaria, delle vicende relative al rapporto intercorso.

2.1) Non rilevano neppure le esigenze di celerità del processo di cui si fa menzione in memoria, giacché esse, al di là dell’utilità che una parte può ritenere di avere nell’attivare un mezzo di impugnazione che ritiene più conveniente, si devono conformare, senza scorciatoie, alle ordinarie regole processuali, come avviene per l’accertamento di tutti i diritti controversi.

Pertanto il procedimento camerale di revoca dell’amministratore deve seguire le regole processuali che sono state configurate per le esigenze dell’istituto condominiale.

Per contro il regolamento dei diritti controversi sottesi alla revoca va soggetto, per insindacabile ma coerente e logica scelta del legislatore, non sospettabile di alcun contrasto con l’art. 111 Cost., alla disciplina cui soggiacciono le controversie ordinarie, nelle quali è offerta piena possibilità di allegazione e prova ad entrambe le parti.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia e all’attività svolta nonostante il rilievo processuale tempestivo di parte resistente.

Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/12.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

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  • amministratore di condominio
  • revoca
  • sentenze di cassazione
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