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Vietato spostare e danneggiare la telecamera che viola la privacy dei condòmini

  • Quotidiano Del Condominio
  • 1 febbraio 2019

La telecamera di un negozio violerebbe la privacy dei condòmini, uno dei quali prova a ruotarne l’angolo di ripresa con un bastone. Purtroppo, l’apparecchio cade e si rompe. Il condomino è condannato per aver fatto valere arbitrariamente le proprie ragioni. Di seguito una sintesi della vicenda e un estratto della sentenza di Cassazione numero 3785/2019.

——————
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI pen., sent. n. 3785/2019
——————

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, nel rigettare il gravame dell’imputato, confermava la pronuncia di primo grado del 02/04/2015 con la quale il Tribunale di Como, qualificati i fatti ai sensi dell’art. 392 cod. pen., aveva condannato E.P. alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per avere, il 20/11/2012, con un bastone danneggiato la telecamera posta all’esterno dell’esercizio commerciale G.A. sito alla via ….

Rilevava la Corte territoriale come le emergenze processuali avessero dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi – tanto oggettivi quanto soggettivi – di quel delitto, avendo provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il E.P., che in precedenza aveva ripetutamente ma infruttuosamente chiesto ai titolari di quel negozio di spostare la telecamera che, a suo dire, violava la privacy dei condòmini, aveva divelto con il bastone e danneggiato l’apparecchio video, così tutelando arbitrariamente le proprie private ragioni.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il E.P., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. B.G., il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 392 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza del delitto de quo benché fosse risultato provato che l’imputato non avesse creato una situazione irreparabile ovvero danneggiato la telecamera in maniera irreversibile, bensì si fosse limitato a “correggere” l’angolazione visuale dell’apparecchio, che si era poi accidentalmente staccato dalla parete; e per avere omesso di valutare se la condotta del prevenuto fosse stata o meno arbitraria, avendo lo stesso agito allo scopo di difendere il proprio diritto alla privacy.

(omissis)

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

3.1. Il primo motivo dell’impugnazione, nei termini rappresentati, ha ad oggetto asserite violazioni di legge non propriamente dedotte con l’atto di appello, con il quale l’imputato si era doluto solamente del fatto che il giudice di primo grado avesse riconosciuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, benché egli avesse agito esclusivamente per spostare la telecamera provocandone maldestramente (perciò colposamente) il distacco dal muro.

Ed infatti, anche a voler tralasciare ogni considerazione sulla portata di doglianze che appaiono risolversi in non consentite censure in fatto, va rilevato che se – come si è evidenziato – con l’appello l’imputato aveva concentrato le proprie lamentele esclusivamente su una asserita assenza dell’elemento psicologico del delitto, con il ricorso ha spostato l’attenzione sugli elementi oggettivi della fattispecie, dolendosi per la prima volta sia della in configurabilità di un irrimediabile deterioramento dell’apparecchio video, sia di una ipotizzata mancanza di antigiuridicità della condotta per avere egli agito in una situazione di immediata difesa di un proprio diritto.

L’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

(omissis)

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quella della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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  • giurisprudenza in condominio
  • privacy in condominio
  • sentenze di cassazione
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