• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Giurisprudenza in condominio
  • Leggi e sentenze

Per la manutenzione di frontalini e fioriere pagano tutti i condòmini, secondo i millesimi

  • Quotidiano Del Condominio
  • 20 ottobre 2017

Non importa se alcuni condòmini non possiedono il balcone o la terrazza oggetto di manutenzione: Secondo la corte di cassazione, gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’articolo 1117, n. 3, c.c., e dunque, la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condòmini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

————-

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II civ., sent. 19.9.2017, n. 21641

————

Fatti di causa

Con atto di citazione la G.A. Immobiliare s.n.c. conveniva in giudizio il Condominio via …, avanti al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse dichiarata nulla od annullata o privata di efficacia la delibera condominiale del 18 marzo 2002, in quanto i costi per la manutenzione e riparazione dei frontalini e delle fioriere dei balconi e dei terrazzi che ne fruivano dovevano gravare sui relativi proprietari e non dovevano essere ripartiti secondo le tabelle millesimali di proprietà.

Si costituiva il condominio convenuto, il quale chiedeva il rigetto della domanda della società attrice e, in via riconvenzionale, l’accertamento che quest’ultima era tenuta al pagamento delle spese comuni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 954/2006, rigettava la domanda di parte attrice.

Con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2007 la G.A. Immobiliare s.n.c. proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6394/2012, rigettava l’appello.

La G.A. Immobiliare s.a.s. di G.A. & C., già G.A. Immobiliare s.n.c., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il Condominio ….

La società ricorrente e il condominio controricorrente hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con un unico motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 12 preleggi e 1362, 1363 e 1366 c.c., in quanto la corte territoriale avrebbe interpretato in maniera non corretta il regolamento di condominio e avrebbe omesso di valutare le obiezioni da essa ricorrente sollevate contro la decisione di primo grado.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, la G.A. Immobiliare s.a.s ha omesso di riportare nel ricorso il contenuto delle disposizioni del regolamento condominiale di cui ha riferito la non corretta interpretazione, in particolare l’elenco delle cose comuni di cui all’articolo 1, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso (Cass., Sez. 2, n. 1406 del 23 gennaio 2007).

Inoltre, si rileva che gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’articolo 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (Cass., Sez. 2, n. 6624 del 30 aprile 2012; Cass., Sez. 2, n. 568 del 19 gennaio 2000).

Nella specie, la corte territoriale si è conformata a tale orientamento, sul presupposto, non contestato, che venisse in rilievo la ripartizione dei costi di manutenzione delle parti verticali e prospicienti dei balconi e dei terrazzi del condominio.

In particolare, nell’interpretare l’articolo 1 del regolamento condominiale (attività da condurre secondo i criteri ermeneutici previsti dal codice civile: Cass., Sez. 2, n. 2888 del 25 marzo 1987), la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che tale disposizione, nel prescrivere che i proprietari dei balconi e dei terrazzi dovessero attenersi alle deliberazioni dell’assemblea “circa la loro conservazione e manutenzione in perfetta uniformità di consistenza e di estetica, si riferisse a beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

La società ricorrente ha contestato questa lettura dell’articolo 1 summenzionato, ma anche sotto tale punto di vista la doglianza si presenta inammissibile poiché, qualora siano possibili due o più interpretazioni di una clausola contrattuale (e lo stesso ragionamento deve essere applicato con riferimento al regolamento condominiale contrattuale), non è consentito alla parte, che aveva proposto quella disattesa dal giudice, dolersi, in sede di legittimità, del fatto che sia stata privilegiata l’interpretazione avversata (Cass., Sez. 1,n. 4178 del 22 febbraio 2007).

2. Il ricorso va, quindi, rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
(omissis)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore del condominio controricorrente, che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Tags
  • fioriere
  • frontalini
  • manutenzione ordinaria
  • ripartizione delle spese
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
“+Vicini”: il progetto-ricerca per risolvere i conflitti in condominio interpella condomini ed amministratori
Legge di Bilancio, Proprietà e Fiaip in coro: “Occorre estendere la cedolare ai negozi”

Related Posts

  • Giurisprudenza in condominio
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Ott 20, 2017
Rifacimento frontalini e riparto delle spese
  • Giurisprudenza in condominio
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Ott 20, 2017
Contratto d’appalto per lavori condominiali e fondo speciale
  • Giurisprudenza in condominio
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Ott 20, 2017
Non si possono imporre lavori nelle singole proprietà esclusive

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena