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COMPROPRIETÀ SENZA DELEGA: CHI PARTECIPA ALL’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO?

  • Redazione
  • 9 dicembre 2016

Nei casi di appartamento con più proprietari, chi è legittimato a partecipare all’assemblea condominiale? Un dubbio piuttosto frequente quello che emerge dalla domanda posta da uno spettatore del Tg del Condominio alla nostra rubrica di consulenza legale. Di seguito il quesito e la risposta fornita dall’avvocato Silvia Picollo di Alessandria (nella foto).

IL QUESITO

Per evitare inutili discussioni in assemblea, si richiede un pronunciamento in merito alla seguente questione: alloggio con 40 millesimi, in comproprietà al 50%. Da anni vi abita un solo coniuge. In condominio, senza la delega, quanto rappresenta in assemblea?

LA RISPOSTA

In risposta al quesito, occorre sottolineare che l’assemblea condominiale non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati. Spetta all’amministratore premurarsi, con indagini suggerite dall’ordinaria diligenza, di avvisare anche coloro che abitualmente non vivono presso lo stabile condominiale, provvedendo alla convocazione di tutti i comproprietari. Quanto alla partecipazione dei coniugi comproprietari alla riunione di condominio, la norma cui far riferimento per dirimere la questione è l’art. 67, secondo comma, disp. att. cod. civ. secondo cui, “qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante” in assemblea, che dovrà essere designato a norma dell’art. 1106 cod. civ., riguardante la nomina dell’amministratore della comunione, e cioè dalla maggioranza degli stessi comproprietari calcolata secondo il valore delle loro quote e, evidentemente, espressisi al proposito, o in riunione apposita verbalizzata o in altra forma scritta e, comunque, con documentazione idonea, che sarà da portare al presidente dell’assemblea condominiale per l’accreditamento, nel caso in cui lo richieda. Nel caso che ci occupa, quindi, i coniugi interessati dovranno seguire senz’altro questa regola e, ove non riescano a designare un loro rappresentante comune, l’unica via sarà un ricorso urgente all’autorità giudiziaria.

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