• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Quesiti

Diversa destinazione d’uso dell’ex cabina idrica concessa a un condomino

  • Redazione
  • 11 agosto 2015

In data 4febbraio 2005, l’assemblea condominiale ha concesso i locali ex cabina idrica
ad un condomino il cui appartamento è situato sotto tali vani tecnici. Detti
locali, per i quali non è stata fatta la variazione catastale, sono stati
concessi “uso soffitta”, come risulta da contratto regolarmente registrato,
anche se attualmente sono adibiti ad uso abitativo. Cosa posso fare per fare
cessare questa situazione?

 

Risponde
la dott.ssa Valentina Napoli (Studio legale Morello)

Nel quesito
proposto si fa riferimento alla diversa destinazione d’uso dei locali ex cabina
idrica concessa ad un condomino, la cui disciplina attiene tipicamente al
rapporto tra la pubblica amministrazione ed il privato cittadino. Dal punto di
vista della concessione dei predetti locali, l’assemblea condominiale ha
regolarmente deliberato la decisione; cosa diversa è, invece, la destinazione
d’uso – e nello specifico la variazione catastale afferente al locale stesso –
trattandosi, appunto, di una regolarizzazione a livello amministrativo.

È
necessario piuttosto focalizzare l’attenzione sulla presenza di eventuali
inosservanze del regolamento condominiale, oppure nel caso di rilevate
immissioni sonore o potenziali danni causati al condominio in seguito
all’utilizzo dei predetti locali, tali da legittimare la richiesta
all’amministratore, da parte del singolo condomino, di intervenire.

L’amministratore,
infatti, può proporre un’azione contro le violazioni del regolamento e può
comminare le sanzioni previste dall’art. 70 Disp. att. Cod. civ., atte a punire
comportamenti dei condòmini posti in essere in spregio alle regole dello
stabile.

Più in
generale, il rispetto delle norme del regolamento condominiale viene garantito
dall’amministratore, in capo al quale vige un generale dovere di tutela
dell’interesse al decoro, alla tranquillità ed alla pacifica attuazione dei
rapporti di vicinato, nonché il correlato obbligo di attivarsi qualora ravvisi
delle violazioni o dei comportamenti che possano compromettere o ledere gli
interessi suddetti.

Resta
inteso che, in caso di immissioni di rumore intollerabili, si ha la possibilità
di richiedere una tutela dinanzi al giudice civile per l’accertamento e
l’interruzione degli stessi, ai sensi degli articoli 844 e 2043 del codice
civile.

 

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Milano, via al progetto “Badante di condominio”. Che cos’è e a chi si rivolge
In Italia i mutui per la casa continuano a costare di più della media Ue

Related Posts

  • Quesiti
  • Redazione
  • Ago 11, 2015
Acquisto abitazione con preliminare nel 2024 e rogito nel 2025
  • Quesiti
  • Redazione
  • Ago 11, 2015
Dichiarazione del redditi del condominio
  • Quesiti
  • Redazione
  • Ago 11, 2015
Condominio: la permanenza in giardino dei nostri amici a quattro zampe

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena