• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Quesiti

È LEGITTIMO CHIEDERE ALLA PORTINAIA DI RACCOGLIERE I RIFIUTI PORTA A PORTA?

  • Redazione
  • 16 giugno 2017

Che cosa rispondere ai condòmini che pretendono che la portinaia passi su ogni pianerottolo a raccogliere il pattume per poi gettarlo nei contenitori della differenziata in cortile? Oltre che un parere giuridico, è un consiglio di savoir faire quello che chiede un amministratore condominiale alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. di seguito il quesito e la risposta fornita dall’avvocato Emanuele Bruno.

D. In un condominio che amministro, la portinaia (che in verità è assunta come addetta part-time alle pulizie ed al ritiro della corrispondenza) si è lamentata con il sottoscritto perché diverse condomine le impongono di salire ai rispettivi piani per ritirare i sacchetti dell’immondizia per poi collocarli nei bidoni della raccolta differenziata sistemati nel cortile comune, dal quale lei (la portinaia) li sposta sulla pubblica via nei giorni indicati dall’azienda di raccolta rifiuti. La portinaia, secondo me giustamente, sostiene che il prelievo dai singoli appartamenti ai bidoni non è sua competenza. E mi ha chiesto di diramare una sorta di circolare, invitando le condomine a provvedere per conto loro. Che cosa mi consigliate di fare, anche per non rendere più tesi i rapporti fra l’addetta e le condomine?

Risponde l’avvocato E. Bruno

R. Esiste un rapporto di lavoro subordinato tra il condominio (e non i singoli condòmini), in qualità di datore di lavoro, ed una persona fisica addetta alle pulizie. Il datore di lavoro (condominio), fisicamente individuato nell’amministratore p.t., ex art. 2094 c.c., organizza, dirige e coordina il lavoratore. Occorre capire quali siano le mansioni della lavoratrice. 

Si potrebbe partire dalla lettera di assunzione per comprendere come è stata inquadrata la lavoratrice, recuperare il contratto collettivo di riferimento per individuare le mansioni specifiche, quindi, verificare se la raccolta ai piani può essere compresa o no. Verosimilmente, il verbale di assemblea che ha deliberato l’assunzione indicherà anche le ragioni per cui è stata assunta la lavoratrice: questo è un buon punto di partenza per fare chiarezza. 

In ogni caso, all’amministratore-datore di lavoro spetta il compito di organizzare e coordinare. Quindi, una buona soluzione potrebbe essere: 

– chiarire le ragioni che hanno portato il condominio ad assumere la lavoratrice,

– individuare le mansioni assegnate dal contratto collettivo alla lavoratrice e, soltanto dopo, diramare una comunicazione che, facendo leva su dati oggettivi e non confutabili, chiarisca ruoli ed obblighi delle parti interessate. 

Potrebbe essere l’occasione giusta per regolamentare le modalità di esecuzione delle pulizie ed indicare regole di comportamento capaci di soddisfare le esigenze di tutte le parti interessate.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
ECOBONUS CONDOMINI E CESSIONE CREDITO: LUCI E OMBRE NEL PROVVEDIMENTO DELLE ENTRATE
LA CASA COME UN SET: CON L’HOME STAGING: SI VENDE PRIMA E MEGLIO

Related Posts

  • Quesiti
  • Redazione
  • Giu 16, 2017
L’assemblea può decidere lo spostamento delle cassette postali
  • Quesiti
  • Redazione
  • Giu 16, 2017
Accesso agli incentivi edilizi per gli italiani residenti all’estero
  • Quesiti
  • Redazione
  • Giu 16, 2017
Assemblea di condominio e installazione delle telecamere

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Autoconsumo collettivo: energia condivisa per un futuro più sostenibile 31 luglio 2025
  • L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio 31 luglio 2025
  • È necessario il litisconsorzio per la costituzione di una servitù coattiva 30 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena