• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Quesiti legali

La difficile convivenza in un supercondominio: profili giuridici

  • Quotidiano Del Condominio
  • 17 maggio 2019

La complicata convivenza nell’ambito di un supercondominio. Questa la tematica sottoposta da un abbonato alla rubrica di consulenza fiscale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. Di seguito, i quesiti dell’amministratore condominiale ed il parere espresso dall’avvocato Emanuela Rosanna Peracchio, consulente di Uppi Torino.

Il quesito

Nel supercondominio da me amministrato sono sorti alcuni problemi di convivenza tra i condòmini, che elenco di seguito.

  1. In una delle scale i condòmini del pian terreno lamentano che i condòmini dei piani superiori getterebbero nel loro giardino cicche di sigarette e perfino frammenti di vetro. Chiedono che le spese di pulizia del loro giardino vengano ripartite tra tutti i condòmini della scala. Questa richiesta ha qualche fondamento? O, in alternativa, come si devono muovere per far cessare questa maleducata prassi?
  2. Alcuni condòmini lamentano che sui pianerottoli, accanto alle porte, vi siano oggetti lasciati dai residenti dei relativi immobili (piante, portaombrelli, talvolta scarpe) e mi hanno chiesto di farli rimuovere. La loro richiesta è legittima? Si può tenere qualcosa sui pianerottoli o devono essere lasciati completamente sgombri? C’è una distinzione tra oggetti (ad esempio: sì al portaombrelli ma no al sacchetto dell’immondizia)?

Il parere legale

Con riferimento al primo quesito, si osserva che non è possibile addebitare le spese di pulizia del giardino privato di un condomino a carico di tutti i condòmini della scala tenuto conto che, allo stato, non è dato di sapere chi sia l’autore materiale del lancio di cicche e di frammenti di vetro dal proprio balcone.
Sarebbe infatti illegittimo addebitare a tutti i condòmini indistintamente il costo di pulizia, che assurgerebbe ad un vero e proprio risarcimento del danno, causato dal comportamento scriteriato di ignoti.

Con riferimento al secondo quesito, è necessario anzitutto verificare se il regolamento di condominio statuisce qualche divieto in tal senso. Nell’ipotesi in cui il regolamento di condominio nulla preveda sul punto, non vi sono disposizioni di legge che vietano la detenzione di piccoli oggetti (portaombrelli, pianta, ecc…) sul pianerottolo purché non vengano lesi pari diritti degli altri condòmini. Infatti, a mente dell’art. 1102 cod. civ. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione economica e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo loro diritto”.

Tags
  • cani che abbaiano
  • Emanuela Peracchio
  • lancio di cicche
  • oggetti sul pianerottolo
  • supercondominio
  • Uppi Torino
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Il “torrino” della gabbia scale è un bene condominiale
Parcheggio in condominio: tra servitù apparente e diritto personale di godimento

Related Posts

  • Quesiti legali
  • Redazione
  • Mag 17, 2019
La mala gestione dell’ex amministratore del supercondominio deve essere provata
  • Quesiti legali
  • Redazione
  • Mag 17, 2019
Convocare l’assemblea nel supercondominio
  • Quesiti legali
  • Redazione
  • Mag 17, 2019
Il supercondominio o condominio complesso

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena