• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Quesiti legali

Lite tra condòmini sull’uso della cosa comune: il condominio va chiamato in causa?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 2 febbraio 2018

Anche il posizionamento sulla facciata condominiale della cassetta metallica contenente il contatore del gas può essere oggetto di liti e discussioni tra vicini di casa. Di seguito il quesito sottoposto da un amministratore alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio, e il parere espresso dall’avvocato Rodolfo Cusano, di Napoli.

Il quesito del lettore

In un fabbricato condominiale, un condomino, che chiamerò per comodità, “A”, a seguito di ristrutturazione del proprio alloggio, ha installato una caldaia a condensazione. Tra questo condomino A e il condomino viciniore, che chiamerò, per comodità, “B”, si era convenuto che la cassetta metallica contenente il contatore del gas, sarebbe stata fatta installare dagli incaricati della società Italgas sulla parte alta (circa m. 2,80) della parete della facciata condominiale del cortile interno, adiacente ad entrambi gli alloggi, per evitare al signor “B” un possibile pregiudizio, visto che quest’ultimo dispone di un accesso, tramite porta, al predetto cortile interno dalla propria unità immobiliare.

Gli incaricati della società Italgas, in forza di normative vigenti (la cassetta deve poter essere ispezionabile senza il ricorso ad una scala) hanno, invece, posizionato la cassetta del contatore del gas ad un’altezza, da terra, di m. 1,80, a metà, circa, della parete in questione, determinando le reazioni negative del condomino “B”, con una sua richiesta immediata, inoltrata al signor “A” e allo scrivente amministratore, di immediata rimozione della cassetta e di una sua diversa ricollocazione.

Il signor “A” non ritiene di dover accogliere la richiesta del signor “B”, considerando suo diritto poter disporre, legittimamente, di quel tratto di parete della facciata condominiale, e tenuto conto, altresì, dell’intervenuta successiva e imprevista impossibilità, per l’Italgas, di riposizionarla ad un’altezza superiore, quale convenuta, in precedenza, tra le parti. Né ritiene il signor “A” di essere tenuto a far collocare la cassetta direttamente sulla parete della sua abitazione, facente parte della facciata condominiale, sia per ragioni estetiche, sia per gli ulteriori nuovi costi da sostenere.

Peraltro, a detta degli incaricati dell’Italgas e sempre in ragione della facilità di accesso, la cassetta in questione non può essere installata neppure sul balcone di proprietà del signor “A”.

In conseguenza di quanto precede, ho ritenuto necessario convocare d’urgenza un’assemblea straordinaria dei condòmini per sottoporre loro l’intera questione. Chiedo di sapere quale potrebbe essere la soluzione per ricomporre, utilmente e legittimamente, la controversia tra i due condòmini.

Il parere legale

Come spiega l’avvocato Rodolfo Cusano, “il quesito ha riguardo al posizionamento della cassetta del contatore di un condomino sulla facciata dell’edificio. Per tale motivo, in considerazione dell’art. 1102 del codice civile che permette l’uso del bene comune (facciata) a ciascun partecipante purché rispettando il limite della destinazione e dell’estetica, il condomino può installare detta cassetta in un qualsiasi posto della facciata. In tale considerazione, quindi, il condominio che non si è opposto alla installazione già effettuata è escluso dalla lite.

Eventuali lesioni di diritto, sussistenti o meno, coinvolgono l’interesse del singolo condomino il quale dovrà dimostrarsi leso in un qualche suo diritto che non spetta al condominio rappresentato dall’amministratore scrivente riconoscere o meno. Pertanto, trattandosi di eventuale lite tra i condòmini, credo sia sufficiente per l’assemblea chiarire detto aspetto rimanendo distaccata rispetto alle posizioni delle parti, in maniera da non essere coinvolta in un eventuale giudizio.

Tags
  • amministratore
  • contatore gas
  • gas
  • giurisprudenza in condominio
  • parti comuni
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Terrazza ad uso esclusivo sul tetto condominiale: si può realizzare o no?
Rendimenti: bene le abitazioni, ancora meglio gli immobili commerciali

Related Posts

  • Quesiti legali
  • Redazione
  • Feb 2, 2018
Condominio: la permanenza in giardino dei nostri amici a quattro zampe
  • Quesiti legali
  • Redazione
  • Feb 2, 2018
Bolletta salata per le imprese: rincari di oltre 13 miliardi
  • Quesiti legali
  • Redazione
  • Feb 2, 2018
Enea, cresce la produzione da fonti rinnovabili, ma aumenta il prezzo del gas

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena