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Ripartizione delle spese per il riscaldamento e rispetto della privacy

  • Quotidiano Del Condominio
  • 15 giugno 2018

È lecito richiedere i dettagli dei consumi energetici degli abitanti di un condominio oppure si tratta di violazione della privacy, configurandosi come un’eccessiva intromissione nella sfera personale del proprio vicino di casa? Questo, in sostanza, il quesito posto da un amministratore di condominio, abbonato di Italia Casa e Quotidiano del Condominio, a seguito della richiesta di un condomino di rendere noti i dati relativi ai consumi di ciascuna unità immobiliare dello stabile.

Il parere legale, riportato di seguito alla domanda, è a cura del Centro Studi Confappi-Fna.

Il quesito

Sono abbonato alla vostra rivista da decenni. Vorrei sottoporvi una questione circa i dati coperti dalla legge sulla privacy che di seguito espongo.

I dati relativi alla lettura dei ripartitori di calore vengono forniti dalle imprese con modalità operative diverse: alcune stampano su ogni foglio formato A4 i dati relativi a ciascuna unità immobiliare, altre stampano sulla stessa pagina i dati di più unità immobiliari.

Nel rendiconto e nel riparto spese vengono riportati i dati complessivi del consumo di tutti gli utenti. Il mio ufficio trasmette ad ogni utente solo la tabella con i dati della propria abitazione.

Un utente ha contestato questa procedura ritenendo che ad ognuno debbano essere rimessi i tabulati anche di tutti gli altri utenti. Mi sono opposto precisando che l’esame e la conoscenza dettagliata dei consumi di un utente inciderebbe sulla sfera personale di questi: scaldare poco o tanto alcuni locali quali ad esempio il bagno o la camera da letto potrebbe ingenerare giudizi sulla vita condotta dall’utente.

La contestazione verrà mossa anche nella prossima assemblea, per cui mi è necessario un parere sulla questione.

Risponde il Centro Studi Confappi-Fna

La raccolta dei dati personali a norma del Regolamento Europeo è sottoposta a vari principi (liceità, trasparenza, finalità, accuratezza) tra cui quello di necessità. Il principio di necessità prevede che non vi sia alcuna eccedenza nel trattamento dei dati e si sostanzia in un trattamento vincolato necessariamente alle finalità dichiarate dal titolare della informativa. Saranno pertanto raccolti solo quei dati la cui pertinenza attiene al profilo quantitativo della raccolta.

Nell’effettuare il trattamento con strumenti automatizzati, il titolare dovrà preferire l’utilizzo dei dati anonimi rispetto al trattamento dei dati personali, che dovranno essere oggetto di trattamento solo qualora vi sia la necessità di identificare l’interessato.

In applicazione di questo principio, i programmi informatici devono essere configurati in modo da preferire il trattamento di dati effettuati mediante l’impiego di codici senza identificazione diretta dell’interessato.

Nel caso di specie, la conoscenza dettagliata e personale dei tabulati relativi agli utenti non è necessaria ai fini della gestione del riscaldamento, neanche per il calcolo dei consumi involontari, di cui al D.Lgs 102/2014.

Tags
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  • giurisprudenza in condominio
  • privacy
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