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Interventi trainanti e trainati: l’ENEA spiega come accedere al superbonus

  • Quotidiano Del Condominio
  • 24 agosto 2020

[A cura di: D. Prisinzano, D. A. Matera – ENEA – www.enea.it] Il recente DL 34/2020 “decreto rilancio” convertito in legge con L. 77/2020 reca un pacchetto di stimoli in vari campi teso al rilancio del Paese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid -19. Tra le misure fiscali, quelle riportate agli artt. 119 e 121, intervengono in maniera significativa sulle detrazioni fiscali di cui agli artt. 14 e 16 D.L. 63/2013 inerenti gli interventi di: efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico, di produzione di energia da fonti rinnovabili e di installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici su edifici (condominiali, unifamiliari ed unità immobiliari funzionalmente indipendenti).

L’art. 119 dispone una rimodulazione della percentuale di detrazione e periodo di ripartizione delle spese sostenute pari rispettivamente al 110% e cinque anni per varie tipologie di intervento ivi compresi quelli di efficientamento energetico su involucro ed impianti.

L’art. 121 ridefinisce il quadro di applicazione degli istituti già previsti da precedenti disposti di legge quali lo “sconto in fattura sul corrispettivo dovuto” e la “cessione del credito d’imposta” estendendo l’applicazione oltre a gli interventi previsti dall’art. 119 anche a tutti gli interventi previsti da Ecobonus, Sismabonus e Bonus casa.

Applicazioni e aventi diritto

La norma si applica in genere agli edifici condominiali, unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (unità immobiliari indipendenti) ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni di tipo ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Gli aventi diritto risultano:

a) i condomìni;

b) le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari ad eccezione degli interventi di efficientamento energetico;

c) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari per un numero massimo di due unità fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, relativamente agli interventi efficientamento energetico;

d) gli istituti autonomi case popolari (IACP);

e) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;

g) le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Interventi previsti

Gli interventi previsti dall’art. 119 vengono distinti in “trainanti” e “trainati”.

Gli interventi “trainanti” sono quelli individuati ai commi 1 e 4 e inerenti interventi di efficientamento energetico su involucro ed impianto e riduzione del rischio sismico.

Essi possono essere realizzati in maniera indipendente.

Gli interventi “trainati” sono individuati ai commi 2, 4bis, 5, 6 e 8 e sono rispettivamente:

  • gli interventi di cui all’art.14 D.L. 63/2013 (Ecobonus);
  • realizzazione di monitoraggio strutturale antisismico;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di sistemi di accumulo;
  • installazione di colonnine di ricarica mezzi elettrici.

Gli interventi “trainati” possono essere realizzati solo se eseguiti in maniera congiunta ad uno o più degli interventi “trainanti” con la contestuale applicazione (percentuale di detrazione e periodo di ripartizione) previsti per gli interventi “trainanti”.

La tabella riporta gli interventi “trainati” e “trainanti” e rispettive propedeuticità.

Nello sviluppo si porrà attenzione sugli interventi di efficientamento energetico.

Interventi di efficientamento energetico “trainanti”

Gli interventi di efficientamento “trainanti” sono previsti al cm. 1 pt. a), b), c) dell’art. 119 e riguardano:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate in edifici condominiali, edifici unifamiliari ed unità immobiliari indipendenti;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

Le caratteristiche/obblighi comuni agli interventi a), b), c) sono:

  1. percentuale di detrazione pari al 110% delle spese sostenute,
  2. periodo di detrazione in 5 anni,
  3. periodo sostenimento spese dal 01.07.2020 – 31.12.2021 (ad eccezione degli interventi eseguiti da IACP per i quali il termine è posticipato al 30.06.2022);
  4. criteri da rispettare:
    i) Requisiti minimi previsti dai decreti di cui al cm. 3-ter, art. 14 D.L. 63/2013. Tale decreto interministeriale in fase di emanazione riporterà i requisiti degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali nonché i massimali dei costi specifici degli interventi. Nelle more dell’emanazione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale continuano ad applicarsi quanto previsto dal DM 19.02.2007 “decreto edifici” e smi;
    ii) L’intervento complessivo realizzato, costituito da uno o più interventi “trainanti” e dagli eventuali interventi “trainati” (interventi Ecobonus, installazione PV, Installazione accumulo PV) a titolo di esempio: intervento su edificio condominiale costituito da coibentazione pareti opache, sostituzione generatore di calore, installazione fotovoltaico, sostituzione infissi; devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari indipendenti ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
    Il doppio salto di classe deve essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), redatto prima e dopo l’intervento. L’APE dovrà essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel caso di APE riguardante edifici con più unità immobiliari il DM 06.08.2020 lo definisce “convenzionale” e serve solo allo scopo della verifica del “doppio salto di classe”. Riguardo tale verifica il citato DM 06.08.2020 chiarisce che i servizi energetici che dovranno essere presi in considerazione per l’attestazione (in generale i servizi normati sono di riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, ventilazione, illuminazione e trasporti) sono quelli presenti nella situazione ante.
    È bene notare che la redazione dell’APE ante con le indicazioni degli interventi di riqualificazione o una diagnosi potrebbe rendere più speditivo il percorso di approvazione assembleare degli interventi ai sensi del cm. 2 art. 26 L.10/1991 e smi..
  5. asseverazione rilasciata da un tecnico del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese sostenute, copia di tale asseverazione dovrà essere inviata per via telematica all’ENEA. Riguardo la congruità delle spese essa dovrà essere fatta sulla base dei costi ammissibili e dei criteri previsti dal Decreto Requisiti DM 06.08.2020. In attesa della emanazione potranno trovare impiego i preziari regionali, i listini ufficiali o i listini delle CCIA. Il decreto per stabilire contenuti e le modalità di trasmissione dell’asseverazione è stato firmato in data 03.08.2020 (DM 03.08.2020).

L’asseverazione è un istituto già applicato per la rispondenza di vari interventi relativi all’Ecobonus, qui viene ampliata contemplando anche la congruità delle spese sostenute e definita nei modi e nelle specifiche di trasmissione ad ENEA.

Le caratteristiche/obblighi specifici degli interventi a), b), c) sono:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache:

  1. ambito di applicazione: edifici condominiali, unifamiliari o unità immobiliari indipendenti.
  2. la superficie dell’intervento deve interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare indipendente. Tale intervento pertanto ricade al minimo nelle ristrutturazioni importanti di 2° livello ai sensi del DM 26.06.2015 “requisiti minimi”;
  3. i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al DM 11.10.2017;
  4. limiti di spesa pari a:
  • 50.000 € per edificio unifamiliare o unita immobiliare indipendente;
  • 40.000 € per unita immobiliare (ui) in edificio condominiali composti  da 2 a 8 ui;
  • 30.000 € per ui in edificio condominiali composti  da più di 8 ui;

b) interventi sulle parti comuni di sostituzione impianti climatizzazione invernali:

  1. ambito di applicazione: edifici condominiali;
  2. tecnologie ammesse per i generatori termici:
    – generatori a condensazione aventi una efficienza energetica stagionale (ηs) minima (ηs≥90%) corrispondente alla classe A (Reg. UE 811/2013);
    – pompe di calore anche geotermiche anche abbinati a impianti fotovoltaici e di accumulo;
    – generatori ibridi (insieme preassemblato in fabbrica di pompa di calore e caldaia a condensazione) anche abbinati a impianti fotovoltaici e di accumulo;
    – micro-cogenenaratori (produzione combinata di energia elettrica e termica);
    – collettori solari termici;
    – sistemi di teleriscaldamento efficiente secondo art. 2, cm. 2, lt. tt DLgs n°102/2014, esclusivamente per comuni montani  non interessati alle procedure europee di infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043 relativi al superamento dei limiti di polveri sottili ed NOx.
  3. limiti di spesa pari a:
    – 20.000 € per ui in edificio condominiali composti  da 2 a 8 ui;
    – 15.000 € per ui in edificio condominiali composti  da più di 8 ui;

c) interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unita immobiliari indipendenti di sostituzione impianti climatizzazione invernali:

  1. ambito di applicazione: edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti;
  2. tecnologie ammesse per i generatori termici:
    come per il comma b) con l’aggiunta di:
    – caldaie a biomassa di classe 5 stelle riguardo le prestazioni emissive come da DM 07.10.2017, esclusivamente per interventi ricadenti in aree non metanizzate e nei comuni non interessati alle procedure europee di infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043 relativi al superamento dei limiti di polveri sottili ed NOx.
  3. limiti di spesa pari a 30.000 €.

Interventi di efficientamento energetico “trainati”

Gli interventi di efficientamento “trainati” sono previsti al comma 2 dell’art. 119. Essi sono tutti quelli di cui all’art. 14 DL 63/2013 (Ecobonus) per quanto applicabili (sostituzione infissi, schermature solari, building automation, etc.). La condizione necessaria è che vengano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”.

Gli interventi trainati possono essere realizzati anche sulle singole unità immobiliari costituenti l’edificio.

Agli interventi “trainati” si applicano la stessa percentuale e periodo di detrazione rispettivamente del 110% e di 5 anni degli interventi “trainati”, i limiti di spesa o di detrazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente.

Riguardo i requisiti da rispettare sono quelli già descritti per gli interventi “trainanti” e quindi:

  1. Rispetto requisiti minimi:
  2. Doppio salto di classe energetica.

Il rispetto dell’obbligo, per gli interventi “trainati”, di essere realizzati congiuntamente ad uno o più degli interventi “trainanti” ha due deroghe:

  1. Per edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Dlgs n°42/2004 “codice beni culturali”;
  2. Se gli interventi “trainanti” sono espressamente vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

In questi due casi pertanto tutti gli interventi “trainati” sono realizzabili indipendentemente dalla realizzazione degli interventi “trainanti”, restano confermati i requisiti da rispettare (requisiti minimi, e doppio salto di classe energetica).

Tra gli interventi “trainati” importanti per il miglioramento delle caratteristiche energetiche degli edifici vi è la produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo. Tali interventi previsti ai commi 5 e 6 dell’art.119, per aver accesso all’incentivo maggiorato, devono essere realizzati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficientamento energetico e/o di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi di efficientamento energetico realizzati nel corso di demolizioni e ricostruzioni di edifici secondo art. 3, cm. 1, lt. d) del D.P.R. 380/2001 “testo unico edilizia” sono ammessi all’agevolazione maggiorata nei limiti e nel rispetto dei criteri minimi previsti dai cm 1 e 2 art. 119 sopra descritti.

Nel caso si acceda allo sconto in fattura o alla cessione del credito è necessaria/o:

  1. l’asseverazione rilasciata da un tecnico del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese sostenute già decritta;
  2. il visto di conformità inerente la sussistenza dei presupposti che hanno diritto alla detrazione rilasciato da: CAAF, commercialisti e soggetti iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIA.

Le modalità ed i criteri per l’accesso allo sconto in fattura o alla cessione del credito sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 283847/2020 del 08.08.2020. La stessa Agenzia ha provveduto ad emanare i primi chiarimenti riguardanti l’applicazione degli artt. 119 e 121 del DL 19.05.2020 n. 34 con la Circolare 24/E del 08.08.2020.

Conclusioni

Il patrimonio edilizio italiano è caratterizzato da una rilevante vetustà, oltre il 70% delle costruzioni risultano costruite prima degli anni ’80.

La necessità di interventi profondi che riguardino l’edificio inteso come involucro ed impianti è importante sia per il rispetto degli obblighi di riduzione dei consumi di energia primaria, che per i risparmi economici che tali interventi possono garantire. Il potenziamento introdotto agli incentivi fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici è una strategia importante per incidere sul rinnovamento profondo degli edifici.

Le configurazioni degli interventi realizzabili sono molteplici, devono essere però ben congegnati, con una progettazione accurata che preveda un’attenta analisi dello stato iniziale dell’edificio.

Altro aspetto importante è la verifica della capienza fiscale del contribuente in ordine alla miglior scelta di utilizzo della detrazione fiscale (diretta, sconto o cessione del credito) che ne permetta il completo utilizzo della quota spettante a fronte della spessa sostenuta per l’intervento.

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