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La contabilizzazione del calore nelle proprietà uniche: è obbligatoria?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 5 dicembre 2019

[A cura di: ing. Deborah De Angelis, Cristoforetti Servizi Energia Spa] Sono ormai passati più di 5 anni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che – all’art.9 comma 5 – per “favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime di ciascun centro di consumo individuale”, istituiva, di fatto, l’obbligo all’installazione di sistemi – diretti o indiretti – destinati alla contabilizzazione dei consumi.

Da quella data si sono susseguiti chiarimenti e precisazioni per cercare di rendere maggiormente adattabile alla realtà dei casi la generalità dell’obbligo. Infatti nel 2016, con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 141, l’assunto dell’art.9 viene modificato in: “Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime”.

Scompare pertanto l’indicazione “individuale” – che generava alcune perplessità – ma rimane il corretto riferimento alla suddivisione delle spese fra le unità immobiliari presenti in un condominio o edificio polifunzionale.

Termoregolazione e contabilizzazione

Tuttavia, tali chiarimenti, non entrando nello specifico, hanno continuato a dare luogo ad una serie di dubbi interpretativi. Uno dei più frequenti è quello che si interroga sull’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in uno stabile con un’unica proprietà. Per rispondere a questa domanda è necessario suddividere la questione in due termini: obbligo alla termoregolazione e obbligo alla contabilizzazione.

  • Nel primo caso si parla di obbligo all’installazione di sistemi atti a regolare la temperatura all’interno degli alloggi. Una termoregolazione individuale porta ad innegabili vantaggi come la riduzione dei consumi, l’aumento del confort e il bilanciamento dell’impianto centralizzato.
    In questo caso l’art.9, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo n. 141 è molto chiaro: “Nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti […].”.
    I “medesimi soggetti” sono i proprietari.
  • Nel secondo caso si parla di obbligo alla contabilizzazione, ovvero all’installazione di quei sistemi – diretti o indiretti – in grado di determinare i consumi effettivi di ogni unità immobiliare e di conseguenza di offrire la possibilità di suddividere i consumi sulla base di tali consumi. Il riferimento alla contabilizzazione è già presente alla lettera c) e quindi l’obbligo per i proprietari è analogo.

Il documento del MISE

Ma, per rafforzare ulteriormente il concetto, ci viene in aiuto il documento pubblicato nel giugno 2017 dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare – Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico, dal titolo “Chiarimenti in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore applicazione del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – articolo 9, comma 5”.

Il documento riporta, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento. È stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.

La proprietà unica

Alla domanda: “Un edificio con unica proprietà che, a prescindere dal fatto che la destinazione d’uso sia unica o meno, abbia la necessità di ripartire le spese energetiche con più locatari, è da considerarsi un edificio soggetto all’obbligo di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014?”.

Nel documento si risponde: “Si. Il D.lgs. n. 102/2014 definisce l’edificio polifunzionale come un edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata, di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell’energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato.”.

Quindi sembra esserci un’unica possibilità di non applicazione dell’obbligo: il caso in cui il proprietario dell’immobile sia anche l’unico ad usufruire direttamente del riscaldamento ed a sostenerne le spese; in questo caso non si configura la necessità di ripartirle. In tutti gli altri casi risulta necessario procedere all’installazione dei sistemi di contabilizzazione e conseguentemente anche ad una ripartizione che applichi i criteri previsti dalla normativa vigente.

Sanzioni e deroghe

Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.

Infatti, non bisogna dimenticare che è possibile derogare a tale obbligo qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014, documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato.

Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.

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