• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Risparmio energetico

La contabilizzazione del calore nelle proprietà uniche: è obbligatoria?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 5 dicembre 2019

[A cura di: ing. Deborah De Angelis, Cristoforetti Servizi Energia Spa] Sono ormai passati più di 5 anni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che – all’art.9 comma 5 – per “favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime di ciascun centro di consumo individuale”, istituiva, di fatto, l’obbligo all’installazione di sistemi – diretti o indiretti – destinati alla contabilizzazione dei consumi.

Da quella data si sono susseguiti chiarimenti e precisazioni per cercare di rendere maggiormente adattabile alla realtà dei casi la generalità dell’obbligo. Infatti nel 2016, con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 141, l’assunto dell’art.9 viene modificato in: “Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime”.

Scompare pertanto l’indicazione “individuale” – che generava alcune perplessità – ma rimane il corretto riferimento alla suddivisione delle spese fra le unità immobiliari presenti in un condominio o edificio polifunzionale.

Termoregolazione e contabilizzazione

Tuttavia, tali chiarimenti, non entrando nello specifico, hanno continuato a dare luogo ad una serie di dubbi interpretativi. Uno dei più frequenti è quello che si interroga sull’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in uno stabile con un’unica proprietà. Per rispondere a questa domanda è necessario suddividere la questione in due termini: obbligo alla termoregolazione e obbligo alla contabilizzazione.

  • Nel primo caso si parla di obbligo all’installazione di sistemi atti a regolare la temperatura all’interno degli alloggi. Una termoregolazione individuale porta ad innegabili vantaggi come la riduzione dei consumi, l’aumento del confort e il bilanciamento dell’impianto centralizzato.
    In questo caso l’art.9, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo n. 141 è molto chiaro: “Nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti […].”.
    I “medesimi soggetti” sono i proprietari.
  • Nel secondo caso si parla di obbligo alla contabilizzazione, ovvero all’installazione di quei sistemi – diretti o indiretti – in grado di determinare i consumi effettivi di ogni unità immobiliare e di conseguenza di offrire la possibilità di suddividere i consumi sulla base di tali consumi. Il riferimento alla contabilizzazione è già presente alla lettera c) e quindi l’obbligo per i proprietari è analogo.

Il documento del MISE

Ma, per rafforzare ulteriormente il concetto, ci viene in aiuto il documento pubblicato nel giugno 2017 dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare – Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico, dal titolo “Chiarimenti in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore applicazione del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – articolo 9, comma 5”.

Il documento riporta, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento. È stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.

La proprietà unica

Alla domanda: “Un edificio con unica proprietà che, a prescindere dal fatto che la destinazione d’uso sia unica o meno, abbia la necessità di ripartire le spese energetiche con più locatari, è da considerarsi un edificio soggetto all’obbligo di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014?”.

Nel documento si risponde: “Si. Il D.lgs. n. 102/2014 definisce l’edificio polifunzionale come un edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata, di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell’energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato.”.

Quindi sembra esserci un’unica possibilità di non applicazione dell’obbligo: il caso in cui il proprietario dell’immobile sia anche l’unico ad usufruire direttamente del riscaldamento ed a sostenerne le spese; in questo caso non si configura la necessità di ripartirle. In tutti gli altri casi risulta necessario procedere all’installazione dei sistemi di contabilizzazione e conseguentemente anche ad una ripartizione che applichi i criteri previsti dalla normativa vigente.

Sanzioni e deroghe

Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.

Infatti, non bisogna dimenticare che è possibile derogare a tale obbligo qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014, documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato.

Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.

Tags
  • condominio
  • contabilizzazione del calore
  • Deborah De Angelis
  • proprietà uniche
  • termoregolazione
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Italia in classe A: è on line la prima puntata della serie Enea sull’efficienza in condominio
Anammi: l’importanza di un amministratore condominiale certificato

Related Posts

  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Dic 5, 2019
Condominio: la ripartizione delle spese per il rifacimento del tetto
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Dic 5, 2019
Privacy e dati personali in condominio
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Dic 5, 2019
La pericolosità della sopraelevazione che non rispetta la normativa antisismica

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Mutuo sulla prima casa: come funziona la detrazione del 19% sugli interessi 16 settembre 2025
  • Sostituzione condizionatori e agevolazioni fiscali 16 settembre 2025
  • Supercondominio e spese per le canne fumarie 16 settembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena