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Disposizioni antincendio in condominio: gli adeguamenti obbligatori entro il 6 maggio

  • Quotidiano Del Condominio
  • 22 aprile 2020

Si avvicina ad ampie falcate la scadenza del 6 maggio, data entro la quale i condomini italiani sono chiamati ad ottemperare alle prime prescrizioni dettate dalla cosiddetta nuova normativa antincendio: la disciplina, cioè, dettata dal Decreto del 25 gennaio 2019.

Cadute – al momento – nel vuoto le richieste da parte sia della Rete delle Professioni Tecniche, sia di alcune associazioni dell’amministrazione condominiale (si veda: Adeguamento antincendio in condominio, Abiconf: prorogare la scadenza di maggio), finalizzate ad ottenere una proroga dei termini alla luce dell’emergenza Coronavirus, che ha di fatto paralizzato per buona parte l’attività condominiale complice la limitazione degli spostamenti, vediamo dunque che cosa prevede la normativa, e quali siano le prescrizioni a carico dei condomini, con il contributo del dott. ing. Massimo Nazzareno Bonfatti, Dirigente del Nucleo Investigativo Antincendi della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

[Approfondimento a cura di: dott. ing. Massimo Nazzareno Bonfatti] Il 6 maggio prossimo si attiva la prima delle scadenze previste dal decreto del Ministero dell’interno del 25/01/2019 coinvolgente la gestione dei condomini residenziali siti in edifici civili. Precisamente è la disposizione del Ministero dell’Interno recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” (G.U.R.I. Serie generale n.30 del 5.02.2019).

La seconda scadenza è invece prevista tra un anno, nel maggio 2021.

Parliamo di interventi per adeguare le abitazioni esistenti secondo criteri di sicurezza antincendi che l’esperienza degli ultimi decenni ha evidenziato imprescindibili.

Peraltro, proprio il miglioramento tecnologico raggiunto, oggi permette azioni e modifiche essenzialmente gestionali.

L’altezza dell’edificio

Nelle attività residenziali il parametro che di più schematizza il rischio associato è l’altezza dell’edificio. Pertanto, alla luce delle conoscenze odierne, dove il parametro indicizzato (altezza antincendi) ha un valore più elevato, maggiori saranno le azioni necessarie per ottenere configurazioni sicure, cioè per ricondurre il rischio associato ad un rischio accettabile.

Gli adeguamenti richiesti per primi consistono in interventi gestionali declinati secondo il parametro “altezza antincendi” al quale si fanno corrispondere quattro Livelli di Prestazione prefissati: L.P.0, L.P.1, L.P.2 e L.P.3.

I livelli di prestazione

  • L.P.0 è il livello di prestazione corrispondente ad edifici con altezza antincendi tra i 12 e i 24 metri, non soggetti al regolamento d.p.r. n.151/2011, ma soggetti, comunque, all’ottemperanza delle disposizioni antincendi sugli edifici per civile abitazione. Tutti gli altri livelli di prestazione sono, invece, soggetti ad entrambe le disposizioni.
    Nel Livello di Prestazione “0” il responsabile dell’attività è comunque il titolare di compiti e funzioni primarie ai fini della sicurezza antincendi come l’identificazione e la garanzia delle informazioni agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio, nonché la responsabilità di mantenere in efficienza i sistemi antincendi adottati.
    Con i livelli di prestazione successivi e superiori, si parla sempre di edifici soggetti ai controlli di prevenzione incendi richiesti dal d.p.r. n.151/2011. Si alza il livello gestionale richiesto.
  • L.P.1, negli edifici con altezza antincendi tra i 24 e i 54 metri, corrisponde alla configurazione che necessita dell’istituzione della Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) a cui deve ottemperare il Responsabile dell’attività (RdA). Egli deve produrre sia la gestione della sicurezza in condizioni ordinarie che in quelle di emergenza. Pertanto, oltre alla garanzia delle informazioni agli occupanti in lingua italiana (ed eventuali altre concordate), il mantenimento in efficienza dei sistemi antincendio adottati e la verifica delle aree comuni, il RdA organizza la pianificazione d’emergenza prevedendone la predisposizione e le verifica. La predisposizione può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere con informazioni trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o modalità ritenute più opportune. Qualora previsto, fornire le istruzioni per l’attivazione e diffusione dell’allarme manuale.
  • Con l’L.P.2, altezza antincendi tra i 54 e i 80 metri, devono essere garantite le medesime condizioni del livello di prestazione “1” nonché prevedere l’installazione di impianto di segnalazione manuale di allarme con indicatori ottici ed acustici. Questa installazione è il requisito richiesto alla seconda scadenza prevista per il maggio 2021. Inoltre, come già previsto, devono essere predisposte le misure antincendio preventive come la pianificazione dell’emergenza contenente le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.
  • Per L.P.3, altezza antincendi maggiore di 80 metri, oltre alle caratteristiche del Livello di Prestazione “2”, il Responsabile dell’attività:
    • organizza la Gestione della Sicurezza Antincendi (GSA),
    • predispone il Centro di Gestione dell’Emergenza,
    • designa il Responsabile del GSA,
    • designa il Coordinatore dell’emergenza,
    • prevede l’installazione dell’impianto EVAC.
Alcuni chiarimenti

Il Responsabile dell’attività può svolgere anche la funzione di Responsabile GSA.

Come indicato alla lettera a. del comma 1 dell’articolo 3 del decreto, alla seconda scadenza (maggio 2021) è prevista l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio in corrispondenza dei livelli di prestazione 2 e 3, mentre, nei soli livelli di prestazione 3, è prevista l’installazione dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC).

Come ottemperare

Nei casi di edifici di civile abitazione esistenti, l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti deve essere comunicato all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Il riscontro della mancata ottemperanza ai disposti indicati potrebbe comportare la contestazione dell’art.437 del C.P..

Invece l’ottemperanza all’articolo 2 risulta essere, di fatto, costituita dalla garanzia degli obiettivi di cui al corrispondente comma 1 evidenziando che il loro perseguimento con i metodi indicati al comma 2 sono solo un modo possibile. La dichiarata indicazione di valutazioni sperimentali in corso per la determinazione dei requisiti di sicurezza antincendio più opportuni per le facciate negli edifici civili non impedisce di dare un diverso riscontro agli aspetti evidenziati nel sopra citato comma 1, comunque dovuto.

>> clicca qui per il prospetto riassuntivo delle prescrizioni per livello di prestazione <<

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