• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Varie

CASA DI LUSSO: LA DATA DI COSTRUZIONE NON SALVA IL BONUS FISCALE

  • Redazione
  • 15 dicembre 2015

[Fonte: Nuovo FiscoOggi – Agenzia delle Entrate]

La fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa è collegata dall’articolo 2 del D.L. n. 12 del 1985 alla possibilità di includere gli immobili trasferiti, “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, fra le abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969. 

La Cassazione, con la sentenza 23233 del 13 novembre 2015, ha ribadito che l’articolo 10 del citato D.M., a tenore del quale “alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961”, non va inteso come funzionale alla separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di “abitazioni non di lusso”, ma come semplice regolamentazione transitoria dell’unica fattispecie ivi prevista, relativa alle abitazioni in corso di costruzione (ovviamente “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore”) all’entrata in vigore del decreto ovvero a quelle costruite successivamente ma “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore” (cfr. Cassazione, n. 13064/06; n. 16366/08; n. 5691/14; n. 24683/14). 

Peraltro, anche nella vigenza dell’articolo 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’articolo 16 del D.L. n. 155 del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 243 del 1993, ancorché non sia stato riprodotto l’inciso “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, va ribadito il principio per cui, secondo ragionevolezza ed equità contributiva, al fine di stabilire la spettanza o meno dell’agevolazione, occorre far riferimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell’acquisto, e non a quello della costruzione (cfr. Cassazione n. 17600/10; n. 21791/12).

 

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
VITA IN CONDOMINIO: I QUESITI LEGALI E LE RISPOSTE DELL’ESPERTO
MERCATO IMMOBILIARE, MOODY’S: PRIMA LA STABILITÀ, POI, FORSE, LA RIPRESA

Related Posts

  • Varie
  • Redazione
  • Dic 15, 2015
Smart working e sostenibilità: ENEA smonta il mito del telelavoro “green”
  • Varie
  • Redazione
  • Dic 15, 2015
Domotica e detrazioni fiscali: ecco come funziona il bonus del 65%
  • Varie
  • Redazione
  • Dic 15, 2015
Siccità e infrastrutture: al via 957 milioni di euro per il potenziamento delle reti idriche

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Affitti brevi, stangata in arrivo: dal 2026 cedolare secca al 26% 21 ottobre 2025
  • Vendere casa: quali certificazioni servono e cosa fare se mancano 21 ottobre 2025
  • Amministratore di condominio, nessun compenso extra se non è stato concordato 21 ottobre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena