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La delibera alla quale il condomino non ha partecipato per errata indicazione della data nell’avviso di convocazione è annullabile

  • Quotidiano Del Condominio
  • 29 settembre 2021

A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Con la sentenza n. 1667 dell’8 aprile 2021, il Tribunale di Torino ha stabilito che è annullabile la delibera se il condomino non vi ha preso parte perché nella convocazione sono indicati mese ed anno errati.

Nella vicenda in esame, la condomina Tizia riceveva l’avviso di convocazione dell’assemblea che indicava quale data della riunione il giorno 30/04/2017 alle ore 18,00, sebbene l’assemblea si tenesse il giorno 30/05/2019. L’errore nell’avviso era evidente, in quanto il primo punto dell’ordine del giorno riguardava l’approvazione del bilancio consuntivo, gestione ordinaria 2018 e relativo riparto spese, mentre il terzo punto dell’ordine del giorno concerneva l’approvazione del bilancio preventivo gestione ordinaria 2019 e relativo riparto spese.

Pertanto, Tizia citava in giudizio il condominio per sentire dichiarare dal giudice l’invalidità della convocazione ricevuta per l’assemblea condominiale del 30/05/2019, nonché l’invalidità della delibera assembleare, assunta in data 30/05/2019 in ordine a tutti i punti all’ordine del giorno.

Le affermazioni di Tizia venivano contestate da parte convenuta; in modo particolare, i condòmini precisavano che l’errore materiale in cui era incorso l’amministratore nella convocazione dell’assemblea del 30/05/2019 era stato prontamente corretto mediante l’invio di altra raccomandata in data 23/05/2019, con avviso di giacenza in data 28/05/2019.

Il giudice torinese accoglieva la domanda di parte attrice e condannava i condomini al pagamento delle spese di lite.

Secondo lo stesso giudice, l’invio della raccomandata il giorno 24/05/2019, giacente all’ufficio postale dal giorno 28/05/2019, oltre a non avere sanato l’errore nella convocazione spedita con l’indicazione della data del 30/04/2017 per la riunione dell’assemblea condominiale, era da ritenersi tardiva, dal momento che, anche in caso di collaborazione del destinatario, sarebbe stata ricevuta fuori termine.

Inoltre, il giudice sottolineava che la diversa ricostruzione del condominio secondo cui usando l’ordinaria diligenza si sarebbe potuta individuare l’esatta data di convocazione dell’assemblea non era convincente, in quanto l’errore nell’indicazione della data (30/04/2017) poteva comunque indurre Tizia a considerare sbagliata anche l’indicazione dell’orario di convocazione in ordine al quale non vi erano elementi dai quali dedurre, con l’ordinaria diligenza, l’orario corretto.

Tags
  • assemblea condominiale
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