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Superbonus 110 per cento: chi può mantenere la maxi aliquota anche senza CILAS

  • Redazione
  • 20 settembre 2023

In alcuni casi è possibile continuare a mantenere la maxi aliquota del superbonus 110 per cento anche senza CILAS, la comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus. La possibilità è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2023, che ha indicato alcune eccezioni alla riduzione di aliquota dal 110 per cento al 90 per cento a partire dal 1° gennaio 2023.
Possono continuare a beneficiare dell’agevolazione al 110 per cento gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 è stata presentata la richiesta di acquisizione del titolo abilitativo. Lo stesso vale, per la stessa tipologia di interventi edilizi, per le opere incominciate prima dell’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILAS, per continuare a poter utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Dunque, in linea di massima nell’anno in corso possono continuare a beneficiare della maxi agevolazione nella forma originaria stabilita dal decreto Rilancio gli interventi effettuati su villette e unifamiliari che al 30 settembre del 2022 hanno realizzato il 30 per cento dei lavori. Con il decreto Omnibus la scadenza del 30 settembre 2023 è passata al 31 dicembre prossimo. Tuttavia deve essere stata presentata la CILAS nei tempi stabiliti dalla legge.
Lo stesso vale anche per i condomini, a cui alla presentazione della CILAS si affiancano specifiche regole anche in merito alla data della delibera assembleare di approvazione degli interventi.
Le deroghe sono state inizialmente previste dal decreto Aiuti quater. Per mantenere la percentuale del 110 per cento bisogna soddisfare i seguenti requisiti:
– presentazione della CILAS entro il 25 novembre 2022;
– delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori, adottata in data precedente al 25 novembre 2022;
– presentazione dell’istanza di acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022, per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Quest’ultimo è uno dei casi che permette di beneficiare dell’agevolazione al 110 per cento anche senza aver presentato la CILAS.
A prevederlo è il comma 894 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, così come chiarito anche dalla circolare numero 13 del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

In deroga rispetto alla disciplina generale, per gli interventi di demolizione e ricostruzione si potrà beneficiare dell’aliquota al 110 per cento anche senza aver presentato la CILAS. Tale caso rientra, infatti, tra quelli per cui non è disposto l’obbligo. Tuttavia, la natura dell’atto di autorizzazione degli interventi edilizi può essere giustificata esclusivamente dall’ufficio tecnico comunale di competenza.
Negli altri casi è necessaria la presentazione della CILAS, sia per evitare la riduzione dell’agevolazione dal 110 per cento al 90 per cento, sia per continuare a poter scegliere le opzioni di fruizione indiretta prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
In questo caso si applicano le regole previste dall’articolo 2 del decreto Cessioni, che stabilisce il generale divieto di cessione del credito e di sconto in fattura per il superbonus e per gli altri bonus edilizi.
Lo stesso articolo, come riformulato al termine dell’iter della legge di conversione, prevede una deroga per i casi in cui risulti già presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata al 17 febbraio 2023.

Nel caso in cui gli interventi siano avviati prima del 5 agosto 2021, per i quali non si applica il comma 13-ter dell’articolo 114 del DL 34/2020, viene considerata come equivalente alla presentazione della CILAS la richiesta dei titoli abilitativi allora in vigore.
A chiarirlo è stata la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, nel corso dell’interrogazione a risposta immediata che si è tenuta presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati il 13 settembre scorso.
La CILAS deve in ogni caso essere presentata entro il 16 febbraio 2023, nei casi in cui la presentazione è richiesta.
Nell’ipotesi di altri titoli urbanistici abilitativi, si deve fare riferimento alla data di presentazione del differente titolo, sulla base della normativa al momento in vigore.

Fonte: Informazione Fiscale

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