• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

DIVORZIO BREVE: CHE COSA CAMBIA PER LE RATE CONDOMINIALI?

  • Redazione
  • 15 giugno 2015

[A cura di: avv. Paolo Ribero]

Il 26 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 6/5/2015 n. 55 recante disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, comunente chiamata “legge sul divorzio breve”.

Con tale provvedimento vengono drasticamente ridotti i termini per addivenire al divorzio (scioglimento matrimonio o cessazione effetti civili), che passano dai 3 anni dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione a dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (non viene più menzionata una differenza nel caso di presenza o meno di figli).

Viene altresì prevista la possibilità di rivolgersi direttamente all’ufficiale di stato civile del Comune, ma soltanto nel caso in cui non ci sono figli o non ci sono disposizioni di trasferimenti di diritti patrimoniali.

La comunione dei beni sarà sciolta immediatamente, non appena sarà sottoscritta la separazione consensuale o nel momento in cui il giudice consenta che i due coniugi vivano separatamente.

Ciò premesso, tale nuova normativa incide prevalentemente sui diritti personali dei coniugi mentre sotto il profilo condominiale l’unico rilievo può essere rappresentato dallo scioglimento della comunione. In ogni caso sarà onere dei coniugi comunicare (allegando anche provvedimento che regola i rapporti economici) all’amministratore l’avvenuta separazione o divorzio e le conseguenze che questo fatto ha determinato sulla ripartizione delle spese condominiali (di frequente addossate – almeno quelle ordinarie – al coniuge assegnatario della casa coniugale).

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
PRIMA RATA TASI: NELLE CASSE DEI COMUNI UN TESORETTO DI 2,3 MILIARDI DI EURO
MERCATO IMMOBILIARE: I DATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2015 RAFFREDDANO GLI ENTUSIASMI

Related Posts

  • Condominio
  • Redazione
  • Giu 15, 2015
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Condominio
  • Redazione
  • Giu 15, 2015
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Condominio
  • Redazione
  • Giu 15, 2015
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Bonus prima casa under 36: cosa è cambiato nel 2025 e chi può richiederlo 16 giugno 2025
  • Condominio: WhatsApp non é il mezzo per convocare l’assemblea 16 giugno 2025
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena