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CONDOMINIO: IL DIRITTO AL PROLUNGAMENTO DELLA CORSA DELL’ASCENSORE

  • Redazione
  • 24 dicembre 2015

[A cura di: Confappi] 

Un ultraottantenne, residente al quinto piano di un stabile, ha vinto la causa legale avviata contro il condominio che gli bocciava la richiesta di far arrivare fino al suo piano, e a sue spese, l’ascensore che aveva capolinea solo al quarto. Il prolungamento è invece un suo pieno diritto, come ha rimarcato un recente sentenza del Tribunale civile di Milano (n.12791/2015 del 12 novembre) che gli ha dato ragione.

Il contenzioso era nato dalla proposta dell’anziano condomino di innalzare il vano dell’impianto di un ulteriore piano, fino al suo alloggio, il tutto a sue spese, corredata da vari pareri tecnici e specifico progetto. Gli altri condòmini avevano però nicchiato. Si arriva infine all’assemblea straordinaria, che boccia il prolungamento. La maggioranza contesta la fattibilità dell’intervento, ha paura che mini da un lato il decoro del palazzo, edificio di notevole pregio storico e architettonico, dall’altro la stabilità e sicurezza dell’immobile, dalle asserite fragili strutture portanti. L’anziano impugna la delibera, rivolgendosi ai giudici per invocarne l’annullabilità. Da un lato l’articolo 1120 del codice civile, che riguarda le innovazioni vietate, legittime solo se approvate dalla totalità dei condòmini; e dall’altra l’articolo 1102, che autorizza gli interventi che il singolo può realizzare a sue spese, purché non alterino la destinazione della cosa comune e non impediscano agli altri di farne pari uso.

Il tribunale chiarisce che il singolo non ha bisogno di chiedere autorizzazioni all’assemblea, per realizzare innovazioni che rimangano nei binari di entrambi gli articoli: nei limiti di legge, è un inalienabile diritto soggettivo, salvo eventuali circostanziati limiti precisati nel regolamento contrattuale. In ogni caso, spetta ai dissenzienti dimostrare, in concreto, i motivi che ostano all’innovazione. Ma l’assemblea, osserva il giudice, ha respinto la proposta senza fornire l’onere della prova dell’asserito rischio per la stabilità. E ha sostenuto che i lavori avrebbero impedito l’uso dell’ascensore per un po’ di tempo: un problema, dato il grave stato di salute di alcuni condòmini. Ma la circostanza è stata ritenuta dal giudice ininfluente per valutare la legittimità del diniego, e ha accertato il diritto del condomino a fare i lavori, condannando il condominio alle spese di giudizio.

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