[A cura di: dott. Paolo Picco – ASL To3, Regione Piemonte]Sebbene la produzione e la commercializzazione di beni e manufatti contenenti amianto e suoi derivati sia stata vietata a partire dal 28 aprile 1994, data di entrata in vigore della Legge 257/92, ad oggi il “problema amianto” è ancora molto sentito, sia in termini industriali sia della collettività.
La normativa “madre” di riferimento è – appunto – la legge 257/92 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. Successivamente, con il Decreto Ministeriale 06/09/94, sono state date specifiche tecniche su come trattare, rimuovere, riconoscere ed analizzare i materiali contenenti amianto. Per ultimo, ma non per grado d’importanza, con il Decreto Legislativo 81/2008, in particolare al titolo IX, capo III, vengono dettate le indicazioni su come interagire con il materiale contenente amianto (MCA) e sugli obblighi normativi cogenti.
Il D.M. 06/09/1994 si applica alle strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto, dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse. Tale decreto consiste, pertanto, nell’applicazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonchè dalle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previste all’art. 6, comma 3 della legge 257/1992.
I MATERIALI
In base alla friabilità, i materiali contenenti amianto vengono classificati in:
(Nella fotografia è possibile vedere una classica applicazione di un manufatto in amianto quale una lastra utilizzata come copertura di una struttura: materiale compatto).
Fondamentale è pertanto capire dove, ed in che stato, si trovi l’amianto e, naturalmente, se sia presente all’interno di una struttura, ad esempio un’abitazione civile abitazione, un capannone industriale e così via.
Secondo il punto 1b del D.M. 06/09/94, il programma di ispezione dei materiali contenenti amianto all’interno degli edifici può avvenire secondo quanto segue:
1. ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice;
2. ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto;
3. verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente;
4. campionamento dei materiali friabili sospetti e invio presso un centro attrezzato per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto;
5. mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto;
6. registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5 del DM 06/09/1994) da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell’edificio.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui alle norme prescrittive del D.M.06/09/94 da parte dei proprietari degli edifici o dei gestori delle attività (a seconda dei casi) è sanzionato dall’articolo 15, comma 2 della legge 257/92 con la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni (attualmente da euro 3.615,00 a euro 18.675,00).
GLI OBBLIGHI
Gli obblighi a carico dell’amministratore di condominio si configurano prevalentemente in attività quali:
1. Il censimento e la mappatura, ossia l’individuazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) all’interno dello stabile;
2. La valutazione del rischio sia per il personale dipendente (se presente) che per gli occupanti;
3. L’attuazione delle corrette procedure di manutenzione e controllo dei MCA, se esistenti;
4. Il rispetto degli obblighi di legge applicabili nei cantieri di bonifica amianto.
La rimozione dei materiali contenenti amianto, comporta professionalità ed esperienza. Per questo l’articolo 256 del D.Lgs 81/2008 prevede che “i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 (istituzione Albo Nazionale Gestori Ambientali) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Da non dimenticare che, secondo quanto previsto dalla Circolare della Regione Piemonte 03/08/2007, la rimozione di MCA indoor comporta l’obbligo della certificazione di restituibilità, da richiedere all’ASL competente per territorio nei casi di amianto in matrice compatta in ambienti confinati, amianto in matrice friabile, rimozione amianto con tecnica del glove-bag se questa avviene in ambienti confinati.
LA RESTITUIBILITÀ
Con tale termine si indica la riconsegna al legittimo proprietario o, fruitore, dei locali oggetto della bonifica, a seguito di un processo di valutazione visivo ed analitico. Pertanto, è fondamentale, saper riconoscere, valutare e gestire l’amianto, qualora venga ritrovato all’interno di una struttura, di qualsiasi ordine e grado, privata o pubblica. Il censimento, la mappatura, la valutazione del rischio e le procedure di manutenzione e controllo sono passi fondamentali, per poter serenamente gestire un condominio.