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Cade su immondizia lasciata nelle scale: l’amministratore non è responsabile

  • Quotidiano Del Condominio
  • 15 novembre 2017

Un condomino scivola sulle scale a causa dei resti di un sacchetto di immondizia lasciato aperto su un pianerottolo. Una circostanza che, secondo la Cassazione, rappresenta un evento estraneo alla sfera di custodia dell’amministratore del condominio, eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito. Di seguito un estratto della sentenza.

—————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., ord. 31.10.2017,
n. 25856
—————-

Fatti di causa

G.R. ha agito in giudizio nei confronti del condominio del fabbricato sito in …, per ottenerne la condanna (generica, con riserva di agire in separata sede per la quantificazione) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un infortunio patito scivolando sulle rampe della scala condominiale.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma, con sentenza confermata in sede di gravame, ma la decisione di secondo grado è stata cassata con rinvio da questa Corte.

La Corte di Appello di Roma, all’esito del giudizio di rinvio, ha nuovamente confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la G.R., sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede il condominio intimato.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 1117, 2055, 1292, 1293, 1294 e 2697 c.c.; nullità della sentenza per omessa, contraddittoria o illogica motivazione».

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata risulta conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori (che il ricorso non offre motivi idonei a indurre a rivedere).

In base a tali principi:

a) «in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (nella specie, la S. C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest’ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l’incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada)» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017);

b) «ai sensi dell’art. 2051 c. c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013);

c) «in tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato» (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10014 del 20/04/2017; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004).

Nella specie, la corte di merito ha ritenuto, in fatto e con valutazione fondata su adeguata motivazione, come tale non sindacabile nella presente sede, che la ricorrente era caduta scivolando sui residui di un sacchetto di immondizia lasciato aperto sulle scale condominiali, e che tale circostanza rappresentava un evento estraneo alla sfera di custodia dell’amministratore del condominio, eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito, e quindi costituiva l’unica causa del danno, il che era sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c..

L’esclusione della sussistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, escludono in radice, d’altra parte, la possibilità di affermare una responsabilità per colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c. da parte dello stesso amministratore del condominio.

I fatti storici rilevanti risultano tutti presi in considerazione dalla corte di merito, la quale ha prudentemente valutato le emergenze istruttorie.

(omissis)

Risultano infine del tutto inconferenti le ulteriori questioni poste nel ricorso, con riguardo all’applicabilità alla fattispecie delle norme in tema di condominio negli edifici e di responsabilità solidale dei condomini, dal momento che, da una parte, è stato escluso che l’evento lesivo sia derivato causalmente da beni di proprietà condominiale e quindi nella custodia dell’amministratore, e dall’altra parte l’eventuale responsabilità per colpa di un singolo condomino (peraltro non individuato), in relazione all’infortunio della ricorrente, non sarebbe in alcun modo idonea a determinare la responsabilità dell’ente di gestione convenuto e/o comunque degli altri condomini.

(omissis)

P.Q.M.

La Corte:

  •  rigetta il ricorso;
  • nulla per le spese.
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  • corte di cassazione
  • responsabilità amministratore
  • sentenze
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