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Spurghi: la ripartizione della spesa non dipende dall’opinione dell’amministratore

  • Quotidiano Del Condominio
  • 24 novembre 2017

Il singolo condomino risponde verso gli altri condòmini dei danni da lui causati, ma fino a quando egli non abbia riconosciuto la propria responsabilità, o questa non sia stata accertata in sede giudiziale l’assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa. È il principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 26360 del 7 novembre 2017, a chiusura di una vicenda relativa alla ripartizione dei costi degli spurghi. Di seguito un estratto della pronuncia.

—————
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 7.11.2017,
n. 26360
—————

Premesso che

1. La società F. srl e l’Associazione C.S. hanno proposto appello nei confronti della sentenza, resa dal Tribunale di Gorizia, che, dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’Associazione C.S., aveva rigettato le domande, di impugnazione delle deliberazioni assembleari del 3/5/2005 e del 13/10/2005, proposte in primo grado contro il Condominio di Via ….
2. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 15 ottobre 2013, ha, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarato la legittimazione attiva dell’Associazione C.S., per il resto rigettando l’appello e confermando la pronuncia di primo grado.
3. La società F. e l’Associazione C.S. hanno proposto ricorso in cassazione, articolato in nove motivi.
Il Condominio ha proposto controricorso, con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto i nove motivi si limiterebbero a riprendere alla lettera le deduzioni e le argomentazioni svolte in primo e in secondo grado.
Le ricorrenti hanno presentato memoria, nella quale, in risposta all’eccezione di inammissibilità proposta dal Condominio, pongono in essere un’ermeneutica dei motivi proposti con il ricorso.

Considerato che

(omissis)

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1123 e dell’articolo 1135, numeri 2 e 3 c.c. Il costo indicato per gli “spurghi” non può – ad avviso delle ricorrenti – essere imputato alla sola società F. in base a una mera “opinione” dell’amministratore sulle cause dell’evento.
Il motivo è fondato. L’assemblea condominiale del 13 ottobre 2005, con all’ordine del giorno “approvazione del consuntivo e riparto spese ordinarie” ha infatti deliberato di addebitare alla proprietà società F. i costi dello spurgo “in quanto l’amministratore ritiene che i lavori di ristrutturazione della proprietà stessa abbiano causato l’intasamento”.
La relativa deliberazione è invalida. Il singolo condomino risponde infatti verso gli altri condòmini dei danni da lui causati, ma fino a quando egli non abbia riconosciuto la propria responsabilità o questa non sia stata accertata in sede giudiziale “l’assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l’assemblea disattendere l’ordinario criterio di ripartizione, né la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall’art. 1123 c.c.” (Cass. n. 7890/1999, e, più recentemente, Cass. n. 10053/2013).

(omissis)

5. Rigettati tutti i motivi di ricorso con l’eccezione del terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito viene quindi accolta l’impugnazione della deliberazione della assembleare del 13/10/2005 proposta dalla società F. e dall’Associazione C.S. ed è dichiarata la nullità della deliberazione.
La parziale soccombenza delle ricorrenti giustifica la compensazione delle spese di lite per tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta i motivi di ricorso con l’eccezione del terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di impugnazione della deliberazione assembleare del 13/10/2005 proposta dalle ricorrenti, dichiarandone la nullità.

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