• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Leggi e sentenze

Condominio: chi paga (e chi no) la manutenzione dell’ascensore?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 16 aprile 2018

È da annullare la delibera che a maggioranza (non all’unanimità) esclude dal pagamento delle spese di manutenzione dell’ascensore i proprietari delle cantine e del piano rialzato. Vediamo perché, nella sentenza del Tribunale di Milano di cui riportiamo un estratto.

—————
TRIBUNALE MILANO
Sez. XIII, sent., 19.9.2017
—————-

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 3.3.2015, il sig. M.N., condomino dello stabile …, ha impugnato la delibera assunta al punto uno dell’ordine del giorno dell’assemblea tenutasi in data 3.2.2015.

Assume l’attore l’illegittima approvazione di una unica tabella per la ripartizione delle spese di gestione relative ai due ascensori, che prevede l’esclusione dal pagamento delle spese per le proprietà site al piano rialzato e per due cantine, non di pertinenza di immobili facenti parte del condominio e al contrario non esclude la proprietà dell’attore, sita al quinto piano, che a seguito di frazionamento non può usufruire dell’ascensore di servizio.

Si costituiva in giudizio il Condominio chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice in quanto illegittime e infondate.

Assegnati i termini di cui all’art. 183 c.p.c., sesto comma, la causa, matura per la decisione, veniva quindi rinviata per precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 27.2.2017 le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche.

Posta la legittimazione a stare in giudizio dell’amministratore nelle cause inerenti l’impugnativa di delibera e l’avvenuta instaurazione nei termini di legge della mediazione obbligatoria; va preliminarmente osservato:

  • che tutti i titolari delle unità immobiliari comprese nell’edificio, essendo comproprietari pro indiviso dei beni e degli impianti condominiali, sono tenuti a contribuire al pagamento dei costi della gestione del fabbricato e alla manutenzione delle parti comuni ex art. 1118 c.c. secondo i criteri previsti dagli artt. 1123 e ss c.c. e che l’assemblea a maggioranza può approvare tabelle millesimali che non deroghino ai principi di cui sopra;
  • che possono essere derogati solo dall’unanimità dei condomini con diversa convenzione, cioè contrattualmente;
  • che in tema di condominio di edifici, la regola posta dall’art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione tra i condòmini delle spese di ricostruzione (oltre che di manutenzione) delle scale è applicabile per analogia, ricorrendo identica “ratio”, alle spese relative alla ricostruzione (e manutenzione) dell’ascensore già esistente, con l’ulteriore specificazione che la disciplina legislativa in “subiecta materia” (artt. 1123-1125 cod. civ.) è, suscettibile di deroga mediante un accordo unanime di tutti i condòmini, avente valore negoziale (Cass. Civ. n. 27233/2013; Cass. Civ. n. 8823/2015).

Quindi l’applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, porta all’accoglimento dell’impugnativa, avendo l’assemblea approvato a maggioranza e non all’unanimità, l’esclusione di alcuni condòmini dal pagamento delle spese ascensore che devono essere ripartite a carico anche dei proprietari degli immobili posti al piano terreno e delle cantine.

Per quanto sopra la delibera va annullata con rigetto dell’eccezione dell’attore in punto sua esclusione dal pagamento delle spese ascensore in quanto dovute per gli stessi motivi che hanno portato all’accoglimento della domanda principale di annullamento della delibera de quo.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, respinta ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

  1. Annulla la delibera assunta al punto 1) dell’ordine del giorno dall’assemblea del Condominio di …, tenutasi in data 3.2.2015;
  2. Condanna il Condominio …, alla refusione in favore del sig. M.N., delle spese di giudizio quantificate in complessivi Euro 3.000 per competenze, Euro 600 per spese, oltre IVA e CPA.

Sentenza esecutiva.

Tags
  • ascensore
  • condominio
  • manutenzione
  • sentenze di merito
  • tabelle millesimali
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Appalto in condominio e danno a terzi: chi ne risponde?
Esenzione canone tv per gli over 75: un’infografica spiega come

Related Posts

  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Apr 16, 2018
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Apr 16, 2018
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Apr 16, 2018
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena