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Bidoni dell’immondizia con le rotelle? Non ci si può rifiutare di tenerli nelle aree condominiali aperte

  • Quotidiano Del Condominio
  • 14 aprile 2020

Il Tar Sicilia dice no ai condomini che rifiutano di tenere i bidoni a rotelle (cosiddetti “carrellati”) per la raccolta differenziata dentro gli spazi condominiali. Allorquando il condominio disponga di spazi aperti, in essi possono ben esser alloggiati i “carrellati”, a prescindere da obiezioni di carattere estetico o igienico-sanitario. E, anzi, è compito dei condòmini provvedere a tenerli puliti. È quanto disposto dal con l’ordinanza di cui riportiamo un estratto.

————–
TAR SICILIA
Sez. III Catania,
ord. 6.3.2020, n. 571
————–

(omissis)

Il Collegio ritiene che la richiesta di cui all’incidente di esecuzione proposto dall’Associazione ricorrente non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Nell’ordinanza n. 455/2019 del 22 luglio 2019 il Tribunale ha fatto “riferimento ai condomini che non dispongano di idonei locali ove allocare i contenitori e ai condomini che, pur disponendo di locali idonei ad ospitare i contenitori, necessitino, per esigenze di sicurezza, di tenere chiusi i locali in questione”.

Il termine “locale” indica un luogo chiuso che appartiene a una costruzione, ancorché non edilizia, e non uno spazio aperto; in questo senso esso è stato inteso dal Collegio nella citata ordinanza n. 455/2019 del 22 luglio 2019.

Ne consegue che, allorquando il condominio disponga di spazi aperti, in essi possono ben esser alloggiati i “carrellati”, anche nel caso di vecchi edifici che dispongano di un androne aperto.

Le esigenze di sicurezza, invero, non possono spingersi sino al punto di inibire la possibilità di accesso degli operatori agli spazi aperti dell’edificio, altrimenti chiunque potrebbe muovere la relativa obiezione, con la conseguenza che resterebbe del tutto inibito l’uso dei “carrellati” da parte del soggetto incaricato di espletare il servizio.

Né possono assumere rilievo eventuali profili di ordine estetico o igienico-sanitario, posto che, da un lato, nessuna disposizione normativa consente di attribuire rilievo ai primi e che, per i secondi, occorre tener conto che la raccolta e il deposito dei rifiuti sono già organizzati in modo tale che la permanenza dei rifiuti nei “carrellati” è ridotta al tempo minimo indispensabile e che spetta ai condòmini preoccuparsi della pulizia e delle condizioni igieniche dei “carrellati” stessi.

Pertanto, la richiesta di cui al proposto incidente di esecuzione va rigettata, mentre il regolamento delle spese della presente fase può essere rinviato alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), rigetta la richiesta di cui al proposto incidente di esecuzione e rinvia il regolamento delle spese della presente fase alla decisione definitiva.

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  • bidoni carrellati
  • bidoni dell’immondizia
  • giurisprudenza in condominio
  • raccolta differenziata
  • sentenza
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