• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • associazioni
  • Attualità
  • Condominio

Amici a quattro zampe in condominio: un amore a prova di regole

  • Redazione
  • 30 giugno 2023

In condominio, le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Questa regola si applica a tutte le disposizioni che sono in contrasto con essa, indipendentemente dal tipo di regolamento, contrattuale o assembleare, e dal momento in cui il regolamento è stato adottato. Qualsiasi divieto di tenere animali previsto in un vecchio regolamento condominiale deve essere considerato decaduto secondo l’art. 1138 del c.c., configurandosi una forma di nullità sopravvenuta delle clausole contrarie al nuovo disposto normativo.
Tuttavia, il possesso o la detenzione di animali in un condominio, nell’ambito delle singole proprietà esclusive, possono essere vietati solo se il proprietario dell’immobile si è contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento. Pertanto, un regolamento condominiale non può stabilire limiti, costituenti oneri reali o servitù, a carico dei condomini relativamente alle loro proprietà esclusive, essendo la scelta di tenere o meno animali, nell’ambito della singola proprietà, una manifestazione del diritto di proprietà. Ciò non toglie che la detenzione di animali che disturbino la quiete condominiale possa essere penalmente sanzionata. Infatti, l’art. 659 c.p. punisce la condotta di chi suscita o non impedisce strepiti di animali. Tale norma presuppone che lo strepito venga realizzato proprio per mezzo delle manifestazioni sonore tipiche e connaturali all’animale, che assumono connotazioni di illeceità quando eccedano i limiti della normale tollerabilità e realizzano potenziale offesa alla quiete di una collettività indifferenziata di persone. Tale fattispecie risulta integrata, ad esempio, se non si impedisce ai cani di abbaiare in maniera smodata e in orari tali da disturbare l’intero condominio, oppure se i cani vengono tenuti nel cortile al piano terra dove abbaiano a lungo a ogni movimento dei condomini e dei loro frequentatori. Ai fini dell’elemento psicologico del reato non occorre l’intenzione dell’agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica, essendo sufficiente la volontarietà della condotta desunta da obiettive circostanze.
Dunque, è molto importante che il nostro amico a quattro zampe, non disturbi altri condomini con rumori eccessivi, come abbaiare costantemente o emettere suoni ad alto volume. Un modo potrebbe essere quello di evitare di lasciare l’animale da solo per lunghi periodi di tempo se può risultare disturbato o si comporta in modo rumoroso. Anche l’igiene dell’animale e del condominio è un aspetto importante. Un buon metodo è quello di raccogliere i bisogni del nostro animale domestico dagli spazi comuni, come giardini o cortili e tenere pulite tutte le zone che potrebbero essere frequentate dall’animale, come ascensori, scale e balconi. Altro aspetto importante è quello di tenere il cane al guinzaglio durante le passeggiate all’interno del condominio e nel cortile. In questo modo si evita che il cane disturbi o spaventi gli altri condomini o che possa vagare fuori dal condominio. Dovremmo evitare di lasciare l’animale incustodito negli spazi comuni poiché potremmo provocare disturbo e ansia gli altri condomini e c’è il rischio che l’animale si faccia male o danneggi la proprietà comune. È sempre consigliabile avere un’assicurazione per responsabilità civile per danni causati all’interno del condominio o alle persone. Ma la regola più importante è che il nostro amico abbia un ambiente adeguato in cui vivere e che le sue esigenze di esercizio, dieta e igiene siano soddisfatte.

A cura di Sabrina Schemani, Presidente di GESTIRE

Tags
  • animali
  • codice civile
  • condominio
  • regolamento condominiale
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Novità per l’amministratore di condominio con la Riforma Cartabia
ITALIA CASA E CONDOMINIO – LUGLIO 2023

Related Posts

  • associazioni
  • Attualità
  • Condominio
  • Redazione
  • Giu 30, 2023
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • associazioni
  • Attualità
  • Condominio
  • Redazione
  • Giu 30, 2023
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
ristrutturazione interni
  • associazioni
  • Attualità
  • Condominio
  • Redazione
  • Giu 30, 2023
Ritardo nei lavori in appalto: penali, risarcimenti e tutele per il committente

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena