• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • Condominio
  • Quesiti

Beni comuni condominiali e suddivisione delle spese

  • Redazione
  • 25 luglio 2024

Nel condominio in cui sono proprietario di un’unità immobiliare, l’assemblea ha deliberato il rifacimento del massetto della pavimentazione del corridoio dei garage e della relativa rampa di accesso. Nel corridoio d’ingresso ai garage sono collocati i nove contatori dell’acqua delle singole unità abitative, mentre i garage sono soltanto otto. Il condòmino che non possiede garage, ma che ha il contatore nel corridoio oggetto dei lavori indicati, è tenuto a partecipare alla spesa straordinaria?

A meno che il regolamento condominiale non dia indicazioni diverse, sulla base di quanto descritto nel quesito si ritiene che la pavimentazione del corridoio dei garage e la relativa rampa di accesso siano beni comuni a tutti i condòmini, e non soltanto ai proprietari dei box, anche se sicuramente sono strutturalmente in misura maggiore al servizio di queste ultime unità immobiliari.

Si ritiene, pertanto, equa una suddivisione che tenga conto del minore utilizzo da parte dei condòmini privi di box, ma che accedono a queste parti comuni sostanzialmente per necessità connesse al contatore dell’acqua delle unità abitative.

Questi condòmini – ovvero, il condòmino che non dispone del garage – devono quindi partecipare alla spesa in misura ridotta e proporzionale, ex articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, secondo il quale, “se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.

Tags
  • codice civile
  • condominio
  • ripartizione spese
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Certificazione impianti e danni per il mancato rilascio
Le difformità della casa acquistata “sulla carta”

Related Posts

  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • Condominio
  • Quesiti
  • Redazione
  • Lug 25, 2024
L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • Condominio
  • Quesiti
  • Redazione
  • Lug 25, 2024
L’assemblea può decidere lo spostamento delle cassette postali
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • Condominio
  • Quesiti
  • Redazione
  • Lug 25, 2024
Italia a rilento nella mobilita green: l’80% dei condomìni è privo di sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Autoconsumo collettivo: energia condivisa per un futuro più sostenibile 31 luglio 2025
  • L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio 31 luglio 2025
  • È necessario il litisconsorzio per la costituzione di una servitù coattiva 30 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena