Il legislatore, nella Legge di riforma del condominio del 2012, si è “dimenticato” delle due figure del Presidente e del Segretario dell’assemblea. Spesso fortunatamente supplisce il regolamento. Nel caso ci fossero più candidati nei due ruoli, le nomine devono essere effettuate senza considerare i millesimi di proprietà o, invece, considerando i millesimi di proprietà, ovvero, come avviene per quasi tutte le spese ordinarie o straordinarie?
Durante lo svolgimento delle assemblee condominiali compaiono due figure di fondamentale importanza: il Presidente ed il Segretario, sebbene nessuna norma preveda e disciplini detti ruoli.
Di solito il Presidente è uno dei condòmini, mentre l’incarico di Segretario può essere affidato, per consuetudine, anche all’amministratore. Infatti il compito del Segretario è semplicemente quello di redigere materialmente il verbale dell’assemblea, in teoria sotto dettatura del Presidente.
Secondo la giurisprudenza, le cariche di Presidente e Segretario possono essere ricoperte da qualsiasi condòmino, oppure anche da un estraneo.
Infatti, in assenza di una precisa disposizione normativa dettata in tema di nomina del Presidente dell’assemblea condominiale, deve essere riconosciuta all’assemblea stessa la facoltà di nominare un soggetto, non necessariamente condòmino, con funzione di sovraordinazione al corretto ed ordinato svolgimento delle attività (Corte d’Appello di Catanzaro, 6 maggio 2023, n. 572).
Oltre a questo, i giudici hanno osservato che la nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea di condominio non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità, essendo sufficiente, per la validità delle deliberazioni, la maggioranza richiesta dalla legge.
Di conseguenza, la mancata nomina di un Presidente e di un Segretario, o l’eventuale irregolarità relativa ad essa, non comportano invalidità delle delibere assembleari (Corte d’Appello di Milano, 14 luglio 2023, n. 2320).
Eventuali vizi relativi alla nomina del Segretario e del Presidente risultano inidonee a determinare l’invalidità delle delibere assembleari non concretando vizi procedimentali al pari, ad esempio, del difetto di convocazione o della mancanza dei quorum costitutivi e deliberativi (Trib. Roma, 30 novembre 2020, n. 17028).