Nel settembre 2023 ho dovuto far sostituire la scheda elettronica e il motore della ventola della pompa di calore, che era ancora in garanzia. Un anno dopo, quando la garanzia della pompa di calore era scaduta, si è guastato il motore sostituito l’anno precedente. Io sostengo che i pezzi sostituiti hanno una loro garanzia e che, quindi, mi devono essere cambiati in garanzia. Il servizio di assistenza, invece, nega che il pezzo sostituito abbia una sua copertura e afferma che, essendo nel frattempo scaduta la garanzia generale della macchina, la riparazione sarebbe a mio carico. Chi ha ragione?
In linea di principio, nel caso di beni complessi, composti da più parti, se durante il periodo di vigenza della garanzia viene esperita la sostituzione di una componente difettosa, tale intervento non fa decorrere dal principio un nuovo periodo di garanzia per il ricambio installato, continuando a decorrere soltanto l’originario termine di garanzia relativo all’intero bene riparato.
Il Codice del consumo (articolo 128 e seguenti del Dlgs 206/2005), in effetti, nel disciplinare la cosiddetta garanzia legale dei beni mobili compravenduti, si riferisce alla sola fornitura di beni di consumo “da fabbricare o produrre”, escludendo, quindi, i contratti di mera riparazione che vertono sul ripristino dei beni forniti.
Per lo stesso principio sono, invece, coperti da autonoma garanzia biennale i pezzi di ricambio installati dopo la scadenza del termine di garanzia del bene su cui vengono installati, così come i ricambi acquistati separatamente dal consumatore e indipendentemente da un intervento in garanzia.
Quanto detto, peraltro, non esclude che il ripetersi del guasto possa dipendere da una installazione inadeguata o male eseguita da parte del riparatore.
In tal caso, sarebbe invocabile la garanzia riguardante la qualità dell’opera prestata, in base alle norme generali del Codice civile (articoli 2226 e seguenti), ma con relativo onere della prova a carico del cliente.