Quando si vende un immobile su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione, una domanda comune è: chi beneficia delle detrazioni fiscali residue? Sul punto, l’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) fornisce una risposta chiara.
Secondo il comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR, le detrazioni non ancora utilizzate vengono automaticamente trasferite all’acquirente per i periodi d’imposta successivi. Tuttavia, le parti possono decidere diversamente, stabilendo nel rogito che le detrazioni restino in capo al venditore.
Se questo accordo non viene formalizzato nell’atto di vendita, la circolare n. 7/2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la conservazione delle detrazioni da parte del venditore può risultare anche da una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale, firmata da entrambe le parti.
Se il titolare delle detrazioni decede, il beneficio fiscale passa esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che il comportamento del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con l’accordo formalizzato tra le parti. Se nel rogito o in una scrittura autenticata è stabilito che il venditore mantiene le detrazioni, quest’ultimo deve dichiararle di conseguenza.