• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • agevolazioni
  • Attualità
  • fisco

Bonus ristrutturazioni anche senza residenza: quando spetta la detrazione del 50%

  • Redazione
  • 16 ottobre 2025

Il bonus ristrutturazioni continua a rappresentare una delle agevolazioni fiscali più apprezzate dai contribuenti italiani. Confermato per tutto il 2025, consente di ottenere una detrazione Irpef del 50% per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale, e del 36% per le seconde case, su una spesa massima di 96.000 euro.

Ma cosa accade se il proprietario non risiede nell’immobile oggetto dei lavori?

A chiarire la questione è l’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 8/E ha confermato la possibilità di accedere al bonus anche in assenza di residenza, purché siano rispettati alcuni requisiti. Non è infatti necessario risultare residenti al momento dell’avvio dei lavori. La condizione fondamentale è che l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si intende usufruire della detrazione. In altre parole, il trasferimento della residenza può avvenire anche dopo la fine dei lavori, ma deve essere formalizzato prima di iniziare a detrarre le spese.

La stessa circolare estende il beneficio anche ai casi in cui nell’immobile ristrutturato risiedano i familiari del contribuente, come coniugi, figli o genitori, a patto che il proprietario non possieda un’altra abitazione. In questo modo, il Fisco riconosce come “abitazione principale” anche quella destinata alla famiglia, ampliando la platea dei beneficiari senza rinunciare al principio di unicità dell’immobile.

Attenzione però alle tempistiche: se la residenza non viene trasferita entro la scadenza della dichiarazione dei redditi, il contribuente perde il diritto alla detrazione maggiorata e rientra nel regime previsto per le seconde case, con aliquota al 36%.

Le stesse regole valgono anche per gli immobili in condominio. L’aliquota del 50% può essere applicata solo se l’appartamento è destinato a prima casa, anche se la residenza viene trasferita dopo l’inizio dei lavori. Questo principio si estende anche ai condomìni minimi, parziali o agli edifici interamente di proprietà di un singolo soggetto.

Il bonus ristrutturazioni copre anche gli interventi sulle pertinenze, come cantine e box auto, ma solo se esiste un vincolo diretto con l’abitazione principale. Tale vincolo deve essere già presente al momento dell’avvio dei lavori, pena l’esclusione dall’agevolazione.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente mantiene il diritto alla detrazione anche in caso di successivo trasferimento della residenza. Se l’immobile ristrutturato non è più adibito ad abitazione principale nei periodi d’imposta successivi, le quote residue della detrazione possono comunque essere portate in dichiarazione, purché i requisiti iniziali siano stati rispettati.

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • bonus casa
  • residenza e bonus
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Condominio: presunzione di condominialità se manca il diritto di ‘uso esclusivo’ per l’utilizzo dell’ascensore e delle rampe di scale
Tutti devono pagare le spese per la verifica delle tabelle millesimali

Related Posts

  • agevolazioni
  • Attualità
  • fisco
  • Redazione
  • Ott 16, 2025
Vendita del box auto pertinenziale e gestione delle rate residue di detrazione
  • agevolazioni
  • Attualità
  • fisco
  • Redazione
  • Ott 16, 2025
Ecobonus, quando il bonifico non “parla”: cosa rischia davvero chi sbaglia il pagamento
indagine affitti
  • agevolazioni
  • Attualità
  • fisco
  • Redazione
  • Ott 16, 2025
Affitti brevi, la stretta definitiva: il Fisco accende i riflettori

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Firma il tuo condominio con un restauro Skyline 17 luglio 2026
  • Pergotenda, il Consiglio di Stato fa chiarezza: la copertura retrattile è edilizia libera 17 luglio 2026
  • Cani in condominio e odori molesti: come è possibile tutelarsi? 17 luglio 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena