Il termine per mettersi in regola ed evitare che la mancata stipula della polizza contro gli eventi catastrofali comporti l’esclusione dall’accesso a contributi pubblici, previsto per il primo gennaio del 2026, è ora rimandato al 31 marzo 2026.
Lo ha stabilito dal decreto-legge “Milleproroghe”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre.
La Legge di Bilancio 2024 aveva introdotto l’obbligo di stipulare le polizze catastrofali, cioè polizze assicurative che coprano i danni causati alle imprese dalle calamità naturali, per non gravare eccessivamente sullo Stato che, in presenza di alluvioni, inondazioni, esondazioni, sismi e frane, è chiamato a stanziare fondi per ripristinare la funzionalità delle imprese e degli stabilimenti produttivi.
Inizialmente, l’obbligo di dotarsi delle polizze catastrofali sarebbe dovuto entrare in vigore il 31 marzo 2025.
Tuttavia, il regolamento con le indicazioni operative, le modalità attuative e gli schemi di assicurazione (DM 18/2025), pubblicato il 27 febbraio 2025, ha di fatto lasciato alle imprese poco tempo per adeguarsi alle nuove regole.
Il Governo, quindi, per andare incontro alle richieste degli operatori, ha prorogato l’entrata in vigore dell’obbligo con il DL 39/2025.
La legge di conversione del DL 39/2025 ha previsto un avvio a scaglioni: per le grandi imprese un periodo transitorio di 90 giorni rispetto all’obbligo dal 1° aprile 2025 (con tolleranza fino al 30 giugno 2025) e tempi più lunghi per le altre.
Se per le medie imprese l’obbligo è scattato il 1° ottobre, piccole e micro imprese avrebbero dovuto adeguarsi entro il 1° gennaio 2026, prima dell’ultimo rinvio disposto dal decreto.
Si ricorda che la normativa sull’obbligo di polizze catastrofali non è risultata subito chiara.
Lo scorso aprile, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una serie di Faq per rispondere alle incertezze degli operatori sul decreto legge, ad esempio in merito all’obbligo di stipulare le polizze catastrofali per gli edifici con abusi edilizi.
La legge di conversione del decreto, approvata a fine maggio, ha ripreso alcuni argomenti trattati nelle Faq, dando loro la certezza di una norma.
In materia di abusi edilizi, la legge di conversione ha spiegato che possono essere assicurati gli immobili:
• costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio;
• la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
• oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.