• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • amministratore condominiale
  • Attualità
  • Condominio
  • Ristrutturazione

Rifacimento frontalini dei terrazzi e ripartizione spese impalcatura

  • Redazione
  • 18 maggio 2026

Le spese di manutenzione delle parti comuni vanno ripartite tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà poiché si tratta di parti comuni dell’edificio. Non vanno ripartite in proporzione all’uso del bene comune o all’utilità che se ne trae, ma secondo la tabella delle proprietà individuali. Lo stesso criterio vale per le spese relative ai ponteggi.

La giurisprudenza più recente e la prassi consolidata ritengono che la spesa per il ponteggio necessario al rifacimento della facciata (o dei frontalini) sia strumentale all’opera sulle parti comuni e quindi vada ripartita con gli stessi criteri usati per la riparazione della facciata, ossia, normalmente, in base ai millesimi.

In altri termini: non si carica un maggiore onere ai proprietari dei piani alti soltanto perché l’impalcatura arriva più in alto.

Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione e da vari tribunali: la funzione prevalente dell’opera è il criterio che guida la ripartizione, non la “posizione verticale” dell’appartamento.

Ci sono eccezioni che consentono di non ripartire il costo tra tutti:
• Se l’intervento riguarda una porzione privata (es. lavori che interessano solo il balcone di un singolo appartamento e non la facciata/elemento comune), la spesa ricade sul proprietario interessato.
• Se esiste una convenzione contrattuale o una delibera assembleare (ad esempio ripartizioni diverse approvate all’unanimità) che stabilisce un altro criterio, quella rimane efficace.
• Per particolari casi di lastrici solari (uso esclusivo) si applicano regole particolari dell’art. 1126 del Codice civile e relative pronunce; talvolta la ripartizione è diversa. Va valutato caso per caso.

Se c’è disaccordo in assemblea è necessario:
• Verificare la natura giuridica del frontalino (parte comune o proprietà esclusiva) e la tabella millesimale del condominio.
• Controllare le delibere assembleari: la ripartizione è stata decisa dall’assemblea? Con quale maggioranza? (se si tratta di manutenzione straordinaria servono particolari maggioranze per l’approvazione dei lavori).
• Se persistono contestazioni, chiedere un parere scritto dell’amministratore o assistenza legale.

Tags
  • condominio
  • ponteggi
  • ripartizione spese
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
AccelerateEU, l’Europa corre contro la crisi energetica
Il Piano Casa ignora la piccola proprietà: “Così le case resteranno vuote”

Related Posts

  • amministratore condominiale
  • Attualità
  • Condominio
  • Ristrutturazione
  • Redazione
  • Mag 18, 2026
Chi non usa le scale non paga: la Cassazione riscrive l’equilibrio delle spese condominiali
  • amministratore condominiale
  • Attualità
  • Condominio
  • Ristrutturazione
  • Redazione
  • Mag 18, 2026
Condizionatore troppo ingombrante sul lastrico: la Corte d’Appello di Firenze ridisegna i confini dell’uso delle parti comuni
  • amministratore condominiale
  • Attualità
  • Condominio
  • Ristrutturazione
  • Redazione
  • Mag 18, 2026
Barriere architettoniche in condominio, cosa prevede la legge

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Daikin Tour 2026: record di partecipazione con 12.000 professionisti coinvolti. Formazione e innovazione di prodotto al centro delle 42 tappe in tutta Italia 2 luglio 2026
  • Mansarde abitabili, cosa cambia: nuove altezze minime e regole più flessibili 2 luglio 2026
  • Chi non usa le scale non paga: la Cassazione riscrive l’equilibrio delle spese condominiali 1 luglio 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena