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Amianto nelle canne fumarie dei vicini: quando la legge consente di imporne la rimozione

  • Redazione
  • 6 luglio 2026

Scoprire che una canna fumaria in amianto attraversa il proprio appartamento è una di quelle notizie capaci di trasformare la serenità domestica in inquietudine. L’eternit, del resto, non è un materiale qualunque: quando si deteriora e rilascia fibre nell’aria, diventa un pericolo concreto per la salute. Ma cosa accade quando quel manufatto non è nostro, bensì appartiene a un vicino che non mostra alcuna intenzione di intervenire?

Il nodo è delicato, perché si muove sul crinale tra due diritti fondamentali: da un lato la proprietà privata, dall’altro la tutela della salute. La presenza di una canna fumaria altrui all’interno di un appartamento è giustificata solo dall’esistenza di una servitù di passaggio, che può derivare dal progetto originario dell’edificio oppure dall’usucapione, se il manufatto è lì da oltre vent’anni senza contestazioni. In questi casi, il proprietario dell’immobile attraversato non può pretendere la rimozione per ragioni estetiche o di comodità: la servitù va rispettata.

Tutto cambia, però, quando entra in gioco la sicurezza. L’amianto diventa un problema giuridicamente rilevante solo se è friabile, danneggiato o in condizioni tali da rilasciare fibre. Per dimostrarlo serve una valutazione ufficiale: si può chiedere l’intervento dell’Asl, che per legge deve monitorare gli immobili con presenza di eternit, oppure incaricare un tecnico qualificato di redigere una perizia sullo stato della canna fumaria.

Parallelamente, è necessario verificare se la servitù esista davvero, consultando il regolamento condominiale o gli atti relativi alla costruzione del palazzo. Se la servitù non risulta, il proprietario dell’appartamento attraversato può comunicare ai vicini, con raccomandata, l’intenzione di rimuovere il manufatto. In caso di opposizione, sarà un giudice a dirimere la questione.

Se invece la perizia certifica la pericolosità dell’amianto, la strada si fa più rapida: la tutela della salute, garantita dall’articolo 32 della Costituzione, consente di chiedere al tribunale un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del Codice di Procedura Civile. In questi casi, la rimozione può essere ordinata anche se la servitù esiste. È inoltre possibile chiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla semplice esposizione al rischio.

Una volta eliminata la canna fumaria in eternit, il diritto di servitù non scompare: i proprietari potranno installarne una nuova, a proprie spese e con materiali sicuri. La sentenza, infatti, rimuove il pericolo, non il diritto di passaggio.

In un terreno dove si intrecciano norme tecniche, diritti reali e timori legittimi, la regola è una sola: la salute non può essere sacrificata. E quando l’amianto diventa una minaccia, la legge offre gli strumenti per intervenire con decisione.

Tags
  • amianto
  • canna fumaria
  • condominio
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