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Aumento della ritenuta d’acconto sui bonifici per i lavori edilizi

  • Redazione
  • 19 marzo 2024

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema dei bonus edilizi, con focus particolare sui bonifici parlanti, grazie ad un quesito posto da una contribuente su “La Posta di FiscoOggi”.

La contribuente ha chiesto conferma al fisco in merito all’aumento nel 2024 della ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazione edilizia.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta, ha confermato tale aumento, difatti, la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha stabilito all’art. 1 comma 88 che la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia è aumentata dall’8% all’11%. Tale novità entrerà in vigore il 1° marzo 2024.

Il Fisco prosegue chiarendo, quindi, che per i bonifici effettuati entro il 29 febbraio 2024, la ritenuta d’acconto applicata sarà pari all’8%, mentre, a partire dal 1° marzo 2024, sui bonifici disposti per le spese relative a lavori edilizi agevolabili, le banche e le Poste Italiane SPA opereranno, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma (impresa che effettua i lavori).

La ritenuta d’acconto riguarda i pagamenti effettuati con bonifico e inerenti alle seguenti agevolazioni edilizie: superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa 50% e bonus barriere architettoniche 75%.

Ricordiamo, inoltre, che il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante bancario o postale e deve contenere:
• la causale del versamento (normata dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986);
• il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento;
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, oltre a specificare il codice fiscale del condominio, è necessario inserire anche quello dell’amministratore o di altro condomino che ha effettuato il pagamento.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Tags
  • lavori edilizi
  • ritenuta d’acconto
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