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Bonus edilizi 2023, scade il 4 aprile il termine per l’invio della documentazione al Fisco

  • Redazione
  • 14 marzo 2024

Oltre due settimane di tempo in più per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati nel 2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali ai fini dell’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024.

Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024.

Lo slittamento del termine consente quindi ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Inoltre, per agevolare l’adempimento, gli amministratori sono esentati dalla comunicazione nel caso in cui, per gli interventi effettuati sulle parti comuni nell’anno precedente, tutti i condòmini abbiano esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo della detrazione diretta.
Nel caso invece in cui, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia scelto di usufruire direttamente della detrazione, gli amministratori dovranno trasmettere i dati relativi a tutti i lavori realizzati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.

Sono le due importanti novità disposte dal provvedimento del 21 febbraio 2024, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aggiorna le specifiche tecniche di trasmissione dei suddetti dati alla luce dell’evoluzione normativa in materia di “bonus edilizi”.

Più nel dettaglio, il documento modifica le specifiche tecniche allegate, da ultimo, al provvedimento del 20 dicembre 2022, e già più volte ritoccate rispetto alla versione originaria approvata con il provvedimento del 27 gennaio 2017.

L’Agenzia precisa che restano immutate le altre disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti.
Gli aggiornamenti dei tracciati informatici, consultabili in bozza sul sito dell’Agenzia delle entrate dallo scorso 14 febbraio, oltre a recepire le modifiche normative, consentono di offrire ai contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata sempre più completa.

In particolare, è stato necessario allineare le specifiche tecniche alle novità intervenute rispetto alla disciplina che regola gli incentivi edilizi e di risparmio energetico previsti dagli articoli 119 e 119-ter del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020), e dal decreto “Aiuti-quater” (Dl n. 176/2022), come modificato dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

Più nel dettaglio, arriva un nuovo codice per il “Superbonus” relativo alle spese sostenute. L’inserimento è stato necessario considerando che dal 2023 il contribuente può usufruire di una detrazione del 90% e che, in via residuale, al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110 per cento.

Esce di scena, inoltre, ogni riferimento al “bonus facciate”, in quanto la detrazione non è stata prorogata.
Viceversa, il tracciato è stato implementato per recepire la proroga fino al 2025 del termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter Dl n. 34/2020).

Il provvedimento precisa, infine, che la proroga al 4 aprile 2024 del termine per la trasmissione dei dati, e che lo slittamento non comporta alcun effetto sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

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  • Agenzia delle Entrate
  • bonus edilizi
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