• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • CONDOMINIO GIURIDICO

Compatibili le attività dell’amministratore di condominio e dell’agente immobiliare

  • Redazione
  • 13 febbraio 2025

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che le attività di agente immobiliare e amministratore di condominio possono essere svolte contemporaneamente.
Questa decisione rappresenta una svolta rispetto alla normativa italiana, che le considerava incompatibili fino a ora. La sentenza apre nuove prospettive per i professionisti del settore immobiliare, consentendo loro di diversificare i servizi offerti e di ampliare il loro raggio d’azione.

La sentenza della Corte di Giustizia UE
Il 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia UE ha risposto a un quesito sollevato dal Consiglio di Stato italiano, dichiarando che non esiste alcuna incompatibilità tra le professioni di agente immobiliare e amministratore di condominio. La normativa italiana, fino a quel momento, aveva vietato l’esercizio combinato di entrambe le attività per preservare l’indipendenza e l’imparzialità dei professionisti coinvolti.

Il caso
Il caso affrontato dalla Corte di Giustizia Ue è nato da un agente immobiliare di Bologna, al quale il TAR aveva confermato l’impossibilità di svolgere entrambe le attività, a seguito di un avviso della Camera di Commercio di competenza che gli aveva inibito la prosecuzione dell’attività di mediazione immobiliare.
L’incompatibilità tra le attività di amministratore di condominio e mediatore immobiliare è stata chiaramente stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico. Questa incompatibilità deriva dal fatto che svolgere entrambe le attività potrebbe causare un conflitto di interessi.
Dopo vari ricorsi, la questione è arrivata alla Corte di Giustizia UE, che ha emesso la sua decisione.

Il conflitto tra la normativa italiana e quella europea
La Corte ha rilevato che il divieto italiano é in contrasto con la Direttiva europea 2006/123/CE, nota come “Direttiva Servizi”, che tutela la libertà di prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea. Secondo i giudici, la restrizione imposta dall’Italia non è proporzionata rispetto all’obiettivo di proteggere i consumatori e non giustifica adeguatamente la necessità di limitare la libertà professionale. La Corte ha inoltre evidenziato che il rischio di conflitto d’interessi tra le due professioni non è sufficientemente dimostrato, mentre la limitazione della norma italiana impedisce agli agenti immobiliari di ampliare la gamma dei servizi offerti.

Le implicazioni per gli agenti immobiliari
La sentenza in oggetto rappresenta un’opportunità per gli agenti immobiliari, che potranno ampliare i loro servizi includendo la gestione condominiale, prima a loro preclusa.
La Corte ha sottolineato che eventuali limitazioni economiche agli operatori devono essere giustificate da reali necessità di interesse pubblico e non devono costituire un ostacolo sproporzionato alla libertà di esercizio delle attività professionali.

Verso un mercato immobiliare più flessibile e competitivo
Consentendo agli agenti immobiliari di ampliare i servizi offerti ai propri clienti, la sentenza apre la strada a una maggiore flessibilità nel settore immobiliare italiano e di aumentare l’efficienza e la competitività del mercato.
Questa evoluzione offre nuove possibilità professionali e garantisce anche vantaggi significativi per i consumatori, che potranno accedere a servizi integrati e migliorati.

Il plauso della Fiaip
“Finalmente si é fatta definitiva chiarezza sull’acclarata compatibilità tra l’attività di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio, consentendo alle agenzie immobiliari di diventare multidisciplinari ampliando i propri servizi a beneficio e a tutela del cittadino”, commenta Gian Battista Baccarini, presidente nazionale della Fiaip.
“Con questa sentenza – spiega il presidente – si raggiunge un duplice obiettivo, consentendo, da una parte, di porre fine alle note forme di illegalità e di abusivismo alimentate in questi anni dalle incertezze interpretative camerali con conseguenti danni per i cittadini; dall’altra, il chiarimento porrà fine alle pesanti ripercussioni lavorative, stratificatesi in questi anni, di molti nostri operatori professionali”.
“Ora – conclude Baccarini – sarà importante l’interlocuzione con il Ministero affinché intervenga per chiarire agli Enti Camerali quali debbano considerarsi, oltre a quella di amministrazione condominiale, le attività compatibili con quella di agente immobiliare, dando finalmente concreta attuazione alla riforma del 2019 che, sul piano normativo, ha reso compatibili tutte le attività imprenditoriali che erogano servizi in ambito immobiliare, in linea con le indicazioni Europee e le moderne esigenze del mercato”.

Tags
  • agente immobiliare
  • amministratore di condominio
  • Corte di Giustizia Ue
  • Fiaip
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Nuova Sede Provinciale ANAPI ad Alessandria
La ripartizione delle spese per automazione e manutenzione il cancello condominiale

Related Posts

  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • CONDOMINIO GIURIDICO
  • Redazione
  • Feb 13, 2025
I compiti dei consiglieri all’interno del condominio
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • CONDOMINIO GIURIDICO
  • Redazione
  • Feb 13, 2025
Diritto di critica e discredito nei confronti dell’amministratore di condominio
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • CONDOMINIO GIURIDICO
  • Redazione
  • Feb 13, 2025
Cattiva gestione dell’amministratore di condominio e possibili conseguenze

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Diritto di prelazione immobiliare: cos’è, come funziona e quando entra in gioco 14 ottobre 2025
  • Direttiva Ue Case Green, la grande occasione per la decarbonizzazione dell’edilizia italiana 14 ottobre 2025
  • Amianto, corsa contro il tempo per accedere al bonus bonifica 13 ottobre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena