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Compatibilità delle attività di amministratore di condominio e agente immobiliare

  • Redazione
  • 21 marzo 2025

Alcuni giorni fa il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), dopo aver recepito la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 ottobre 2024, ha emesso la sentenza che sancisce, di fatto, la compatibilità tra l’attività di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio esercitate congiuntamente, fatto salvo il divieto di intermediare un immobile amministrato.

La vicenda processuale che ha portato all’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e successivamente alla citata sentenza del Consiglio di Stato, è iniziata quando la Camera di Commercio di competenza ha inviato un avviso ad un professionista di Bologna che svolgeva contemporaneamente le attività di amministratore di condominio e di agente immobiliare, vietando la prosecuzione dell’attività di mediazione immobiliare.

Successivamente, il professionista ha intentato una causa ma in prima battuta il TAR Emilia Romagna ha confermato l’impossibilità di esercitare le due attività in quanto ciò avrebbe potuto compromettere l’imparzialità prevista dal ruolo del mediatore immobiliare, in quanto, secondo il TAR, il professionista avrebbe potuto favorire indebitamente gli immobili gestiti in qualità di amministratore.

A seguito di ciò, il professionista ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e quest’ultimo, dopo aver analizzato attentamente il caso, nonché la normativa comunitaria e quella italiana, ha ritenuto necessario sottoporre la questione alla Corte di Giustizia UE, in modo da chiarire ogni eventuale dubbio.

Di conseguenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, esaminando tutti gli aspetti relativi al possibile conflitto di interessi che potrebbe verificarsi quando le attività di agente immobiliare e di amministratore di condominio riguardano lo stesso immobile, ha comunque sottolineato che pur essendoci tale possibilità, non è possibile presumere a priori il verificarsi di un conflitto di interesse.

Pertanto, la Corte di Giustizia UE ha precisato che è possibile assicurare indipendenza e imparzialità con un divieto di svolgere congiuntamente l’attività di agente immobiliare e di amministratore limitato ai casi in cui le attività riguardino lo stesso bene/immobile, con l’introduzione di obblighi specifici di trasparenza e informazione per l’esercizio congiunto, sotto un attento controllo da parte delle camere professionali competenti.

Basandosi su tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del professionista confermando che stabilire un’incompatibilità a priori tra le attività di amministratore e agente immobiliare contravviene alla normativa comunitaria.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado del MISE e della CCIAA di Bologna, tenuto conto anche del fatto che l’appellante non intermediava gli immobili che contemporaneamente gestiva in qualità di amministratore e, inoltre, ha confermato il divieto di intermediare un immobile amministrato, posto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

In virtù di tale sentenza che vede l’adeguamento del nostro Paese alla normativa europea e che mira ad un’apertura nell’ambito della gestione immobiliare, permettendo agli amministratori di condominio e agli agenti immobiliari di ampliare i propri servizi per soddisfare al meglio i propri clienti, l’ANAPI ha creato una promozione ad hoc per gli agenti immobiliari che desiderano intraprendere anche la professione di amministratore di condominio.

Gli agenti immobiliari interessati potranno seguire il Corso Online ANAPI abilitante alla professione di amministratore di condominio scegliendo tra 2 opzioni:
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A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

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  • agente immobiliare
  • amministratore di condominio
  • Consiglio di Stato
  • Corte di Giustizia Ue
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