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Dal Tar della Campania, il punto sulla “pergotenda”

  • Redazione
  • 26 aprile 2022

Con la sentenza n. 479/2022, il Tar della Campania ha raccolto la giurisprudenza dominante sui permessi necessari per realizzare una “pergotenda”. Parallelamente ha fatto il punto su quali siano le caratteristiche che questo tipo di manufatto deve possedere per poter essere qualificato come pergotenda.
Il Tar della Campania ha affermato che la pergotenda “è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative, quali terrazzi e giardini, ed è installabile al fine di soddisfare esigenze stabili e durature”. Dal punto di vista normativo, il Tribunale amministrativo ha precisato che tale struttura non necessita del titolo abilitativo, a condizione che non determini una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Ha inoltre specificato che l’opera principale deve essere costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Mentre la struttura deve essere solo un elemento accessorio, necessario per il sostegno della tenda. La tenda, inoltre, deve essere realizzata in materiale plastico e retrattile, perché la copertura e la chiusura perimetrale che si viene a determinare non devono presentare elementi di fissità, stabilità e permanenza. Infine, l’elemento di copertura e di chiusura deve essere costituito da una tenda in materiale plastico, privo di caratteristiche che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.

Fonte: Edilportale

Tags
  • normative
  • pergotenda
  • Tar
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