Il certificato di agibilità non ha una data di scadenza. Lo ha ribadito il TAR Campania con la sentenza n. 3987/2025, accogliendo il ricorso di un commerciante contro il provvedimento del Comune che ne aveva sospeso l’attività per presunta decadenza dell’agibilità del locale.
Agibilità: cos’è e quando serve
Il certificato di agibilità – oggi sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) – attesta che un immobile rispetta i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previsti dal D.P.R. 380/2001. È un documento fondamentale sia per l’uso abitativo che commerciale, e imprescindibile in fase di compravendita.
Il caso: sospensione senza prove
Nel caso esaminato, il Comune aveva ordinato la chiusura di un’attività commerciale, sostenendo che l’agibilità rilasciata nel 1998 fosse ormai decaduta. Tuttavia, il TAR ha evidenziato l’assenza di prove concrete circa modifiche strutturali o interventi edilizi tali da invalidare il documento.
La sentenza: niente automatismi
I giudici hanno chiarito che la decadenza dell’agibilità può avvenire solo in due casi:
– modifiche sostanziali alla conformazione dell’immobile;
– provvedimento formale dell’autorità competente.
In mancanza di queste condizioni, l’agibilità resta valida, indipendentemente dalla sua data di emissione.
Implicazioni per proprietari e operatori
La pronuncia del TAR rappresenta un punto fermo per il settore immobiliare: l’agibilità non si perde automaticamente. Proprietari e operatori devono aggiornare la documentazione solo in caso di interventi rilevanti e comunicare tempestivamente ogni variazione che incida sui requisiti normativi.