Dal 2026, ristrutturare un edificio civile comporterà nuovi obblighi in materia di sicurezza antincendio. Lo stabilisce la bozza del “Decreto Requisiti Minimi 2025”, approvata in Conferenza Unificata lo scorso 30 luglio. La novità principale riguarda la soglia che fa scattare l’obbligo di progettazione antincendio: non più il 50% della superficie complessiva delle facciate, come previsto dal D.M. 25/01/2019, ma il 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio, secondo la definizione di “ristrutturazione importante” contenuta nel D.Lgs. 192/2005.
In pratica, ogni intervento che coinvolga più di un quarto dell’involucro termico dell’edificio dovrà essere accompagnato da un progetto antincendio conforme alla Regola Tecnica Verticale V.13, approvata con D.M. 30/03/2022. La norma, già in vigore dal 7 luglio 2022, si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili, siano essi esistenti o di nuova costruzione, e sostituisce i precedenti riferimenti contenuti nel Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015).
RTV V.13: cosa prevede la regola tecnica per le chiusure d’ambito
La RTV V.13 definisce criteri stringenti per limitare la propagazione del fuoco attraverso le facciate e le coperture degli edifici civili. Gli obiettivi principali sono:
– contenere la diffusione di incendi originati all’interno o all’esterno dell’edificio;
– evitare la caduta di frammenti incendiati che possano ostacolare l’esodo o le operazioni di soccorso;
– garantire la resistenza e la reazione al fuoco dei materiali impiegati.
La norma si applica a edifici residenziali, scolastici, sanitari, commerciali, alberghieri e direzionali, ma può essere adottata anche per strutture industriali. Le chiusure d’ambito vengono classificate in tre categorie (SA, SB, SC) in base all’altezza dei piani e al numero di occupanti. Per ciascuna classe, la RTV stabilisce requisiti specifici per isolanti termici, sistemi a cappotto, guarnizioni e materiali di tenuta, con soglie minime di reazione al fuoco che variano in funzione della quota dei piani.
Sono inoltre previste fasce di separazione obbligatorie, progettate per agire da barriere antincendio, e requisiti di resistenza al fuoco per coperture, facciate continue e ventilate. Particolare attenzione è dedicata ai tetti con impianti fotovoltaici, che dovranno rispettare precise caratteristiche di sicurezza e includere elementi di compartimentazione.
Norme cogenti e progettazione integrata: cosa cambia per tecnici e imprese
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, la RTV V.13 diventa il riferimento obbligatorio per la progettazione antincendio delle chiusure d’ambito, superando le linee guida contenute nella circolare dei Vigili del Fuoco n. 5043/2013, che restano applicabili solo in via facoltativa. Le nuove disposizioni non si applicano alle attività già conformi agli articoli 3, 4 o 7 del D.P.R. 151/2011 o progettate secondo il D.M. 03/08/2015.
Per i progettisti, le imprese e i responsabili della sicurezza, si apre una nuova fase di attenzione normativa: ogni intervento edilizio che superi il 25% dell’involucro dovrà essere valutato anche sotto il profilo antincendio, con implicazioni dirette sulla scelta dei materiali, sulla geometria delle facciate e sulla configurazione degli impianti. La prevenzione incendi non sarà più un elemento accessorio, ma parte integrante della progettazione architettonica e impiantistica.