La mia abitazione si trova nel centro storico, in un edificio antecedente al 1950. é situata al piano terra e dispone di un camino funzionante, ma mai acceso, con canna fumaria che sbocca su un terrazzo acquistato dal nuovo proprietario dell’ultimo piano del condomino composto da due piani. Il nuovo proprietario mi ha chiesto di rimuovere la canna fumaria, che é in eternit, in quanto farà un B&B con terrazzo panoramico adibito per aperitivi. Si tratta di una richiesta corretta? Eventualmente, a chi compete la spesa necessaria per la rimozione?
La normativa vigente a livello nazionale non prevede l’obbligo di totale rimozione della canna fumaria in amianto.
Viceversa, la normativa locale (regionale o disposizioni comunali) potrebbe prevedere diversamente. Pertanto si consiglia di procedere a una verifica affidando l’incarico ad un tecnico specializzato.
Come previsto dal Decreto 6/9/1994, e in particolare dalle “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6, comma 3, e dell’art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, si precisa che: “La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre nell’aria”.
Dal momento che le canne fumarie in amianto sono solitamente posizionate all’interno del muro, non sono soggette all’erosione degli agenti atmosferici.
Ciò non vale per quanto riguarda le parti esterne o non contenute nella parte muraria che viceversa, se composte da materiale contenente amianto, devono essere rimosse.
La messa a norma del manufatto compete esclusivamente al proprietario dell’abitazione “servita” dalla canna fumaria.