Nel condominio in cui risiedo, un condòmino, titolare di utilizzo esclusivo di lastrico solare, ha commesso abusi edilizi, verificati dall’Ufficio tecnico-Sportello unico per l’edilizia, che ne ha ordinato la rimozione. Lo stesso ufficio tecnico ha altresì imposto a questo soggetto l’obbligo di portare a conoscenza della collettività condominiale lo stato dell’abuso e di chiedere l’autorizzazione a presentare una Scia per un eventuale ripristino successivo. L’assemblea, all’unanimità, ha negato tale possibilità e deliberato che si proceda a quanto disposto dall’ufficio tecnico, ossia alla rimozione di tutti gli abusi. Considerate le circostanze, chi deve sostenere le spese inerenti alla convocazione dell’assemblea, il successivo inoltro del verbale, il noleggio della sala per l’adunanza straordinaria, il compenso professionale dovuto all’amministratore e tutte le spese accessorie?
Premesso che è impedito all’assemblea, sotto pena di nullità della relativa delibera, addebitare al condòmino spese personali, se non accettate dal soggetto interessato o disposte da un provvedimento giudiziario (vd. Cassazione 24696/2008), l’autotutela non rientra fra i diritti che l’assemblea può esercitare.
Nel caso prospettato è evidente che la straordinaria attività svolta dall’assemblea è conseguenza di un’arbitraria decisione assunta dal singolo condòmino, che ha obbligato l’intera collettività dei condòmini a sopportare maggiori costi, di cui si chiede giustamente il rimborso. Ma tale richiesta può trovare soddisfazione solo dopo che un giudice l’abbia esaminata e accolta.
Ciò significa che il condominio, per poter addebitare tali costi al singolo condòmino, deve radicare nei suoi confronti un giudizio e, in tale sede, chiedere la condanna dello stesso al risarcimento delle somme sopportate per la convocazione dell’assemblea in questione, peraltro chiamata a deliberare un argomento per nulla inerente a un interesse condominiale.
Il condominio, in sostanza, dovrà valutare i costi da sostenere per iniziare un giudizio contro il condòmino rispetto alle somme che invece otterrà dalla sentenza, nel caso in cui questa condanni il condòmino convenuto in giudizio a risarcire i danni dai lui provocati.
Al riguardo, è opportuno tenere presente che non sempre quanto liquidato in sentenza a titolo di rimborso delle spese legali corrisponde con l’onorario richiesto dall’avvocato per tutta l’attività, anche stragiudiziale, da lui svolta in favore del condominio.