• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • assemblea
  • Attualità
  • Condominio

Per l’assemblea non è possibile chiedere i danni senza un giudizio

  • Redazione
  • 11 dicembre 2025

Nel condominio in cui risiedo, un condòmino, titolare di utilizzo esclusivo di lastrico solare, ha commesso abusi edilizi, verificati dall’Ufficio tecnico-Sportello unico per l’edilizia, che ne ha ordinato la rimozione. Lo stesso ufficio tecnico ha altresì imposto a questo soggetto l’obbligo di portare a conoscenza della collettività condominiale lo stato dell’abuso e di chiedere l’autorizzazione a presentare una Scia per un eventuale ripristino successivo. L’assemblea, all’unanimità, ha negato tale possibilità e deliberato che si proceda a quanto disposto dall’ufficio tecnico, ossia alla rimozione di tutti gli abusi. Considerate le circostanze, chi deve sostenere le spese inerenti alla convocazione dell’assemblea, il successivo inoltro del verbale, il noleggio della sala per l’adunanza straordinaria, il compenso professionale dovuto all’amministratore e tutte le spese accessorie?

Premesso che è impedito all’assemblea, sotto pena di nullità della relativa delibera, addebitare al condòmino spese personali, se non accettate dal soggetto interessato o disposte da un provvedimento giudiziario (vd. Cassazione 24696/2008), l’autotutela non rientra fra i diritti che l’assemblea può esercitare.
Nel caso prospettato è evidente che la straordinaria attività svolta dall’assemblea è conseguenza di un’arbitraria decisione assunta dal singolo condòmino, che ha obbligato l’intera collettività dei condòmini a sopportare maggiori costi, di cui si chiede giustamente il rimborso. Ma tale richiesta può trovare soddisfazione solo dopo che un giudice l’abbia esaminata e accolta.
Ciò significa che il condominio, per poter addebitare tali costi al singolo condòmino, deve radicare nei suoi confronti un giudizio e, in tale sede, chiedere la condanna dello stesso al risarcimento delle somme sopportate per la convocazione dell’assemblea in questione, peraltro chiamata a deliberare un argomento per nulla inerente a un interesse condominiale.
Il condominio, in sostanza, dovrà valutare i costi da sostenere per iniziare un giudizio contro il condòmino rispetto alle somme che invece otterrà dalla sentenza, nel caso in cui questa condanni il condòmino convenuto in giudizio a risarcire i danni dai lui provocati.
Al riguardo, è opportuno tenere presente che non sempre quanto liquidato in sentenza a titolo di rimborso delle spese legali corrisponde con l’onorario richiesto dall’avvocato per tutta l’attività, anche stragiudiziale, da lui svolta in favore del condominio.

Tags
  • abuso edilizio
  • assemblea condominiali
  • condominio
  • risarcimento
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Caseitaly expo 2026: innovazione e qualità in fiera

Related Posts

  • assemblea
  • Attualità
  • Condominio
  • Redazione
  • Dic 11, 2025
Condominio: consentita la sala del commiato solo se il regolamento non la vieta espressamente
  • assemblea
  • Attualità
  • Condominio
  • Redazione
  • Dic 11, 2025
Il pagamento delle spese del condòmino moroso
  • assemblea
  • Attualità
  • Condominio
  • Redazione
  • Dic 11, 2025
Bonus tinteggiatura scale condominiali: nel 2025 detrazioni fino al 50%, ma attenzione alle regole

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Per l’assemblea non è possibile chiedere i danni senza un giudizio 11 dicembre 2025
  • Caseitaly expo 2026: innovazione e qualità in fiera 11 dicembre 2025
  • Facciate e coperture, svolta antincendio: nuove regole per gli edifici civili 10 dicembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena