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Rendiconto, Abiconf: “Sospendere i termini di convocazione dell’assemblea fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria”

  • Quotidiano Del Condominio
  • 25 maggio 2020

[A cura di: Andrea Tolomelli, presidente nazionale Abiconf e Vincenzo Vecchio, direttore Centro studi Abiconf] Abiconf richiede, in via emergenziale e straordinaria, l’espressa previsione della sospensione del termine di cui all’articolo 1130 c.c. n° 10, per tutto il periodo di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza medesima.

Tale richiesta scaturisce:

  • a fronte dei noti provvedimenti presi dal Governo per evitare il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus, delle altrettanto note limitazioni di spostamento e dei divieti di assembramento che di fatto hanno determinato l’impossibilità di tenere serenamente le assemblee di condominio, nelle consuete forme in presenza, per tutelare la salute pubblica, nonché in ragione delle indubbie difficoltà che hanno avuto gli studi di amministrazione nel regolare svolgimento delle loro attività limitate dalle doverose riduzione del personale, dall’imposto ricorso preferenziale allo smart working ed aggravate dai problemi contingenti all’epidemia nella gestione del fabbricato;
  • nell’interesse generale e degli amministratori di condominio che, nonostante i suddetti problemi hanno proseguito nel loro incessante lavoro per garantire i servizi necessari nell’ambito degli stabili in condominio, anche al fine di tutelare e preservare le loro attività che sono fonte di lavoro per diversi dipendenti e collaboratori esterni.

LE MOTIVAZIONI

L’emendamento in parola comporterà così, l’espressa previsione della sospensione per il solo periodo di emergenza nazionale o locale del termine di 180 giorni previsto dall’articolo 1130 del Codice Civile, punto n. 10), per rendere il conto della gestione e convocare l’assemblea di condominio per l’approvazione del rendiconto e del preventivo, quale conseguenza necessaria allo stato di emergenza nazionale ed ai noti divieti di spostamento ed assembramento.

Tale previsione permetterà un agevole recupero delle assemblee di condominio che si sarebbero dovute tenere nel periodo di “emergenza sanitaria”, non essendo realistico pensare che alla ripresa della possibilità di svolgere assemblee di condominio in presenza sia possibile un immediato recupero dell’arretrato e ciò anche secondo la logica di non determinare nel breve periodo innumerevoli eventi che comportano l’assembramento di più persone e permettendo così all’amministratore di condominio di dilazionare con coscienza il carico assembleare secondo i noti principi dell’urgenza e della necessità.

Ciò, a maggior ragione, a fronte dei provvedimenti presi per evitare il diffondersi dell’attuale epidemia, delle limitazioni di spostamento e dei divieti di assembramento per tutelare la salute pubblica.

Tale disposizione eviterà altresì inutili vertenze giudiziarie che potrebbero solo gravare inutilmente il già noto carico dell’organo Giudicante.

Tags
  • AbiConf
  • Andrea Tolomelli
  • art. 1130
  • assemblea condominiale
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