In relazione alla variazione della rendita catastale, per chi ha usufruito del Sperbonus 110 per cento, in caso di omissioni ci sarà il ravvedimento operoso.
Mentre, se il comportamento è stato corretto, andranno presentati i propri conteggi, supportati da una perizia tecnica.
L’agenzia delle Entrate sta verificando se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione Docfa per i lavori di superbonus, per aggiornare, se necessario, la rendita dell’immobile riportata negli atti del catasto dei fabbricati.
Per arrivare alle lettere, le informazioni derivanti dalle comunicazioni di opzione saranno confrontate con le risultanze delle banche dati catastali.
All’esito di questo controllo, qualora si rilevasse l’assenza di una richiesta di adeguamento della rendita catastale, l’Agenzia invierà al contribuente una comunicazione, la cosiddetta lettera di compliance, per informarlo sugli elementi e le informazioni a suo carico, consentendogli di rimediare a eventuali omissioni.
A questo punto, il contribuente avrà diverse opzioni a disposizione.
La prima, in ordine cronologico, è quella di rivolgersi a un professionista tecnico qualificato (generalmente lo stesso che lo ha assistito nei lavori) che lo affianchi in questa prima fase di verifica.
Con l’aiuto del tecnico, o avvalendosi dell’assistenza dello sportello comunale, ove istituito, il contribuente dovrà accertare l’esistenza o meno dell’obbligo di aggiornamento del classamento catastale.
Nel caso in cui, all’esito della verifica, si condivida quanto indicato nella comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente (o il suo delegato) dovrà correggere spontaneamente l’omissione, presentando la dichiarazione di variazione catastale e avvalendosi del ravvedimento operoso.
Diversamente, se la verifica confermasse la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente e, di conseguenza, l’assenza di un obbligo di aggiornamento catastale, sarà necessario fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando gli appositi canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Gli esiti delle verifiche effettuate e i relativi conteggi, eventualmente supportati da una perizia tecnica, permetteranno di dimostrare all’ufficio l’assenza di omissioni da parte del contribuente.
In caso di mancata risposta (inerzia del contribuente), l’Agenzia delle Entrate potrebbe notificare un avviso di accertamento, attribuendo d’ufficio la nuova rendita catastale.
Qualora l’avviso fosse ritenuto non corretto, si potrà valutare l’opportunità di presentare un ricorso in autotutela.
Tuttavia, è importante ricordare che questo ricorso non sospende i termini (60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento) per la presentazione del ricorso formale presso la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.