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Decreto ingiuntivo: l’amministratore non può notificarlo a se stesso

  • Quotidiano Del Condominio
  • 16 gennaio 2018

È da considerarsi inesistente, a causa di un palese conflitto d’interessi, il decreto ingiuntivo che l’amministratore invia a se stesso per rivendicare i suoi presunti crediti nei confronti del condominio. È quanto stabilito lo scorso 30 novembre dal tribunale di Milano, con la sentenza di cui riportiamo un estratto.

————-

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. III civ., sent. 30.11.2017

————-

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il Condominio di via … ha proposto opposizione avverso il precetto con il quale, P.S.M.G., quale unico erede di P.F.M., ha chiesto il pagamento di Euro 52.411,80 sulla base del decreto ingiuntivo n. 11871/01 di questo Tribunale; decreto asseritamente notificato il 6/7 giugno 2001 ed emesso sulla base di due fatture emesse da P.F.M. per l’attività di amministratore svolta dal 1994 al 2000.

(omissis)

L’opponente ha inoltre allegato:

  • di non aver mai avuto conoscenza del decreto ingiuntivo n. 11871/01 (in particolare, le fatture in base alle quali è stato emesso tale decreto non risultano nella documentazione consegnata – all’atto del passaggio di consegne – dal P. al nuovo amministratore);
  • che tale decreto deve ritenersi nullo, stante il palese conflitto di interessi desumibile dal fatto che il decreto è stato richiesto dal ricorrente quando ancora rivestiva la carica di amministratore del condominio ed è stato notificato dal P. a se stesso, quale amministratore del condominio;
  • che inesistente è la notifica del decreto ingiuntivo, essendo stata tale notifica eseguita dall’amministratore del condominio a se stesso (e non, invece, come sarebbe stato necessario avuto riguardo al conflitto di interessi, ad un curatore speciale del condominio nominato dal Tribunale) presso il proprio indirizzo di residenza;
  • che il credito del P. è in realtà inesistente, trovando lo stesso fondamento in due delibere dell’assemblea del condominio che sono state annullate con sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano;
  • che, in ogni caso, non sono dovuti gli interessi legali (per complessivi Euro 17.772,86) dalla emissione del titolo, stante la mancata notifica dello stesso.

P.S.M.G. ha chiesto il rigetto delle domande di controparte, eccependone l’inammissibilità atteso che tali domande attengono alla formazione del titolo giudiziale ed allegando che, in realtà, alcun annullamento delle delibere assembleari v’è mai stato con riferimento alla quantificazione del compenso spettante all’amministratore.

2. La domanda proposta dal condominio deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione tanto nella parte in cui essa trova fondamento nella pretesa estinzione del credito del P., quanto nella parte in cui la stessa è fondata sulla inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.

(omissis)

Ebbene, la natura meramente processuale (con conseguente mancata possibilità di ravvisare in proposito un giudicato e, pertanto, con conseguente mancata operatività del principio del ne bis in idem) della sentenza da ultimo citata con riferimento all’opposizione ex art. 650 c.p.c. consente di esaminare nel presente giudizio la questione (riproposta) dell’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo; questione che, peraltro, così come affermato dalla condivisa decisione di legittimità sopra citata, ha proprio nel giudizio di opposizione all’esecuzione la propria “naturale” sede di esame.

A riguardo, premesso che, secondo quanto è pacifico tra le parti, il decreto ingiuntivo in base al quale è stato notificato il qui opposto precetto risulta notificato dall’avv. P.F.M. allo stesso P., quale amministratore del condominio, non può non rilevarsi che la notifica è avvenuta ad un soggetto in palese conflitto di interessi, essendo in realtà necessaria (al fine della ricezione del decreto ingiuntivo) la nomina di un curatore speciale del condominio (argg. ex Cass. 19149/14, Cass. 20659/09, Cass. 8803/03).

La notifica del decreto ingiuntivo allo stesso ricorrente deve pertanto ritenersi inesistente in quanto effettuata a persona in palese conflitto di interessi ed in luogo che (con riferimento alla specifica notificazione che viene qui in rilievo) non è in alcun modo riconducibile al destinatario dell’atto.

L’accertamento dell’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo consente di non esaminare le questioni ulteriori alla base della proposta opposizione.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore sino ad Euro 52.000.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

  1. in accoglimento della proposta opposizione all’esecuzione, accerta l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in base al quale è stato notificato il qui opposto precetto;
  2. condanna P.S.M.G. al pagamento, in favore del condominio di …, in persona dell’amministratore p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.254, oltre 15% ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014, C. A. ed I. V. A. come per legge.
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  • corte di cassazione
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