• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

La formazione dei portieri in condominio e la responsabilità dell’amministratore

  • Quotidiano Del Condominio
  • 12 novembre 2019

[A cura di avv. Anna Rosa Penna, resp. coordinamento legali di Ape Confedilizia Torino]

Anna Rosa Penna
Avv. Anna Rosa Penna

Un’essenziale figura di confronto in ambito condominiale è quella del portiere che nei decenni passati era diffusa soprattutto negli stabili signorili e nei condomini di grandi dimensioni e che col principiare del secondo millennio si è scontrata con la crisi del settore immobiliare.

Eppure, in un tessuto collettivo quale quello attuale, che si avvia sempre più verso la frammentarietà dei nuclei familiari con la presenza diffusa di anziani soli, di single, di studenti che si trasferiscono nei Comuni con sedi Universitarie, di madri o padri separati con o senza figli, l’esigenza di un riferimento all’interno del condominio è sempre più trasversalmente sentita in ogni contesto sociale.

Dal 2016 a Torino l’Agenzia Territoriale per la Casa (Atc) ha attivato il progetto del Portierato sociale, un servizio studiato per venire incontro alle esigenze delle persone più fragili che prevede, a fianco alle normali mansioni di portineria di condominio, supporti concreti per coloro i quali si trovano in difficoltà, favorendo anche i rapporti di buon vicinato, di integrazione e di rispetto delle regole. Il feedback positivo comprova l’utilità che all’interno degli stabili vi siano figure preposte ad intermediare tra gli inquilini e tra questi ultimi ed i terzi, favorendo altresì un’interazione sociale.

L’Ebinprof

Confedilizia che, all’interno dell’Ebinprof, Ente Bilaterale Nazionale per i dipendenti dei proprietari di fabbricati, rappresenta questi ultimi nella loro veste di datori di lavoro, ha registrato negli anni la soddisfazione degli associati che si avvalgono del servizio di portineria. Qualificante per il raggiungimento di un buon livello di prestazione è la loro formazione.

L’Ebinprof, Ente Bilaterale Nazionale per i dipendenti dei proprietari di fabbricati, offre gratuitamente ai portieri, inquadrati nell’ambito del CCNL dei proprietari di fabbricati ed iscritti alla Cassa Portieri, la formazione obbligatoria prevista dall’art. 3, comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il soggetto giuridicamente tenuto a provvedere a un’adeguata informazione e formazione del portiere è il datore di lavoro che a sensi dell’art. 2, comma 1, si identifica con l’amministratore nel caso si tratti di un condominio (qualora manchi deve essere individuato un responsabile), mentre in ipotesi di proprietà unica è il proprietario ovvero il legale rappresentante se trattasi di società immobiliare.

Formazione obbligatoria

L’informazione attiene ai rischi per la salute e la sicurezza, ai pericoli connessi all’uso di sostanze e/o preparati pericolosi ed alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate sul luogo di lavoro.

La formazione deve approfondire, in materia di salute e sicurezza, i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri, organi di vigilanza, controllo ed assistenza, nonché dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione nell’ambito lavorativo.

Per effetto dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dell’Accordo sindacale siglato il 15 gennaio 2013 tra Confedilizia ed i sindacati di settore CGIL, CISL e UILTUCS, l’obbligo formativo è della durata di otto ore con due moduli di quattro ore ciascuno dedicati rispettivamente alla formazione generale (normativa in materia, concetti di pericolo, rischio e danno, organizzazione della prevenzione e della protezione sul luogo di lavoro, diritti doveri e sanzioni in materia di sicurezza) e a quella specifica (analisi dei rischi: rischio elettrico, rischio di incendio, rischi connessi all’utilizzo di prodotti chimici, rischi connessi alla manipolazione e movimentazione dei carichi, rischio di caduta dall’alto, rischi connessi con l’uso di attrezzature relative a sistemi di videosorveglianza; sopralluogo finalizzato all’individuazione dei rischi e adozione di idonei comportamenti preventivi e protettivi riferiti al posto di lavoro).

La formazione è obbligatoria al momento della costituzione del rapporto di lavoro e si rende, altresì, necessaria per trasferimento ad altra sede di lavoro, ovvero assunzione presso altri stabili di portinaio già formato od in occasione del mutamento delle mansioni assegnate ovvero a motivo dell’introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie di lavoro, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

In questi ultimi casi la formazione è però limitata al sopralluogo sul posto di lavoro ed all’analisi dei rischi. L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, nel prevedere che l’obbligo di formazione sia permanente e non possa quindi esaurirsi al momento formativo iniziale in occasione dell’assunzione, stabilisce, inoltre, un aggiornamento ogni cinque anni della durata minima di sei ore.

Il D. Lgs. n. 81/2008 contiene un regime sanzionatorio nel caso non vengano adempiuti gli obblighi formativi sia in capo al datore di lavoro, quale individuato dall’art. 2, comma 1, sia al lavoratore. Entrambi i soggetti possono essere contravvenzionati con l’arresto ovvero l’ammenda nella misura edittale di cui rispettivamente agli artt. 55 e 59 in assenza rispettivamente di informazione e formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di corretta osservanza di tali previsioni nella prestazione lavorativa.

Formazione non obbligatoria

Alla formazione obbligatoria di cui si è detto che ha valenza qualificante per il portinaio, dovrebbero affiancarsi altri momenti formativi tesi a supportarlo nello svolgimento delle proprie mansioni. A motivo della complessità delle norme e delle incombenze cui il portiere deve attendere, il suo operato riveste profili importanti di responsabilità: a quest’ultimo sono demandati:

  • la custodia e la vigilanza dello stabile, anche attraverso sistemi di videosorveglianza che di solito sono presenti negli edifici con più accessi;
  • il controllo dell’uso delle cose comuni e del funzionamento degli impianti;
  • le pulizie, se non vengono appaltate a ditta esterna;
  • Se lo stabile è condominiale il portiere deve curare che venga rispettato il regolamento di condominio ed è tenuto a dare esecuzione alle direttive che gli vengono via via impartite dall’amministratore;
  • al portiere è delegato il ritiro e la consegna agli occupanti dello stabile della corrispondenza ordinaria, mentre per quella straordinaria (pacchi, raccomandate, notifiche) deve avere specifica delega al ritiro in difetto della quale non è autorizzato e potrebbe incorrere in conseguenze gravi se si considera che per giurisprudenza pacifica vale il principio dell’affidamento in base al quale si presume che il portiere dello stabile sia delegato al ritiro della corrispondenza e degli atti notificati dall’ufficiale giudiziario.

Una continua ed ampia formazione del portiere, da espletarsi obbligatoriamente, sarebbe auspicabile per prevenire ed evitare “errori” che oltre ad interessare il prestatore di lavoro, produrrebbero ricadute anche gravi sull’amministratore condominiale e sulla proprietà.

Una figura particolare, dunque, è quella del portiere che, se correttamente potenziata, può diventare punto di riferimento ed un momento di coesione decisiva per i condòmini, con indubbia valorizzazione del complesso immobiliare.

L’Ape – Confedilizia Torino che tiene corsi gratuiti per i portieri in ottemperanza al D. Lgs. n. 81/2008, ha in previsione per l’anno nuovo proposte formative a questi destinate in aggiunta alla formazione obbligatoria che sta già offrendo, per assicurare agli amministratori di condominio e ai proprietari di casa di avvalersi di personale altamente qualificato ed al passo con i tempi.

Tags
  • amministratore di condominio
  • Anna Rosa Penna
  • Ape Torino Confedilizia
  • condominio
  • formazione portieri
  • portiere
  • servizio di portineria
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Condominio, immobiliare, tasse, catasto: gli emendamenti di Confassociazioni alla legge di Bilancio
Chi paga le spese per la nomina giudiziaria dell’amministratore di condominio?

Related Posts

  • Condominio
  • Redazione
  • Nov 12, 2019
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Condominio
  • Redazione
  • Nov 12, 2019
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Condominio
  • Redazione
  • Nov 12, 2019
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena