• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

Lavori in condominio: quando scatta l’obbligo di notifica preliminare

  • Quotidiano Del Condominio
  • 12 aprile 2018

[A cura di: Alessandro De Pasquale – docente Centro Studi Anaip – nazionale.anaip.it] Cos’è la notifica preliminare? È un adempimento previsto per i cantieri temporanei e mobili a carico del committente o del responsabile dei lavori in sostituzione del committente, i quali devono trasmettere all’Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare con specifiche modalità ed in determinati casi.

Nello specifico, l’art. 99 D. Lgs 81/08 determina l’obbligo di notifica in tre casi:

a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;

c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.

A questo punto si rende obbligatorio determinare quali siano i cantieri “di cui all’articolo 90, comma 3” per comprendere le finalità di questo adempimento, che agli occhi dei non esperti potrebbe sembrare l’ennesima inutile e banale burocrazia.

L’articolo 90 comma 3

L’articolo 90 comma 3 del D. Lgs 81 del 2008 recita “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”.

Dal comma 3 sopra menzionato si evince che la pluralità di imprese esecutrici, anche non contemporanea, determina l’obbligo per il committente della notifica preliminare a tutti gli organi competenti, che ripeto essere, l’Azienda Unità Sanitaria Locale e la Direzione Provinciale del Lavoro.

Il secondo caso si verifica quando in fase di progettazione non si evince la necessità d’intervento di più imprese esecutrici, ma durante l’esecuzione, per cause non prevedibili in precedenza, si rende necessario.

Il terzo caso evidenzia un fattore tempo determinato in uomini-giorno (l’entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera), infatti con questa formula si vuole determinare quanto sia grande e complesso un determinato cantiere.

Si precisa che nei casi sopra previsti è sempre obbligatorio redigere anche il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC come previsto all’art. 100 del D. Lgs 81/08) e la nomina, da parte del committente o del responsabile dei lavori, dei coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione.

Il legislatore ha disposto questo obbligo di notifica, a quelli che sono i principali organi ispettivi, per aumentare il controllo ed evitare incidenti sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili di una certa entità, che per le loro caratteristiche e peculiarità sono statisticamente più soggetti a fatti drammatici; per questo motivo vi è anche l’obbligo di affissione della notifica preliminare in cantiere.

Qualora l’organo di vigilanza riscontri l’inadempienza a quanto sopra menzionato, emette una sanzione a carico del committente o del responsabile dei lavori, salvo altri reati più gravi, e comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente il titolo abilitativo, la quale con atto d’ufficio, annulla l’efficacia del titolo abilitativo concesso.

Ma quali sono i contenuti della notifica preliminare?

I contenuti della notifica preliminare sono elencati nell’Allegato XII del D. Lgs 81/08 e sono i seguenti.

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE (EX ART. 99)

  1. Data della comunicazione.
  2. Indirizzo del cantiere.
  3. Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo).
  4. Natura dell’opera.
  5. Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo).
  6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo).
  7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo).
  8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
  9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
  10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
  11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
  12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
  13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

Per una completa informazione corre l’obbligo di specificare che, nel caso vi sia una sola impresa esecutrice, la presenza in cantiere di lavoratori esterni all’impresa stessa che si limitano al solo conferimento o asporto di cose e materiali non è considerata un’attività che genera interferenza e pertanto non necessita di notifica preliminare eccetto quando siano superati i 200 uomini-giorno.

Tags
  • condominio
  • edilizia
  • lavori condominiali
  • lavori straordinari
  • notifica preliminare
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Condominio, immobili e fisco: le risposte dell’Agenzia delle Entrate
Portiere che rimane in condominio anche dopo il pensionamento

Related Posts

  • Condominio
  • Redazione
  • Apr 12, 2018
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Condominio
  • Redazione
  • Apr 12, 2018
Firma il tuo condominio con un restauro Skyline
  • Condominio
  • Redazione
  • Apr 12, 2018
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena