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Locazioni commerciali: il credito di imposta può spettare anche solo per un mese

  • Quotidiano Del Condominio
  • 16 ottobre 2020

[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] Non importa in che modo si sia verificata la riduzione del fatturato, per fruire del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall’articolo 28 del Dl “Rilancio”, il calo deve essere verificato mese per mese. Quindi, può capitare che spetti per una sola delle mensilità in osservazione, cioè marzo, aprile e maggio 2020.

Con la risposta n. 466 del 13 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate rassicura la società istante che, a causa dell’emergenza epidemiologica, ha subito un forte calo del fatturato, determinato dalla drastica riduzione dei prezzi dei prodotti realizzati in locali “non abitativi” detenuti in locazione, e che, facendo i calcoli, si è accorta che nel mese di marzo non raggiunge i requisiti per accedere al bonus.

Dopo aver riepilogato la norma agevolativa, l’Agenzia ricorda che l’istante, ai fini del calcolo da effettuare per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, deve attenersi ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/2020.

Tale documento di prassi, in particolare, precisa che “il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento e quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, e rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 Data) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita e la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 Data DDT)”, e che “il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati”.

Detto questo, così effettuati i calcoli, la società istante potrà fruire del credito d’imposta in argomento, con riferimento alle mensilità in cui si sono verificati i presupposti richiesti dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”.

Per completezza, infine, l’amministrazione rammenta che, per quanto riguarda i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità operative di utilizzo dell’agevolazione, ha fornito chiarimenti con la circolare n. 14/2020, e con il provvedimento del 1° luglio scorso ha definito le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta in questione.

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • credito d’imposta
  • Dl Rilancio
  • locazioni non abitative
  • tax credit locazioni
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