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Manutenzioni ordinarie e straordinarie: quando si applica l’Iva al 10%?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 10 gennaio 2019

[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Centro studi Confedilizia] Con la circolare n. 15/E del 12.7.2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota Iva del 10% sulle prestazioni aventi a oggetto le manutenzioni ordinarie e straordinarie su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (art. 7, comma 1, lettera b), L. 23.12.’99, n. 488) qualora nell’ambito di dette prestazioni sia compresa la fornitura di taluni beni, detti beni “significativi”, individuati con d.m. 29.12.’99 (quali ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza). La norma si applica a condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

L’analisi

In estrema sintesi, qualora la prestazione di servizi includa la fornitura di uno dei beni suindicati, l’Iva ridotta al 10% si applica solo sulla parte di valore del bene corrispondente al valore della prestazione. Ad esempio, se il corrispettivo pattuito dell’intervento è di 1.800 euro (il valore della prestazione lavorativa, incluse manodopera e materie prime, è pari a 800 euro mentre il valore dei beni significativi è pari a 1.000 euro), l’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il valore dei beni significativi (1.800 – 1.000 = 800) mentre il valore residuo dei beni (200 euro) sconta l’Iva nella misura ordinaria (22%).

L’applicazione di tale disciplina aveva presentato talune incertezze che sono state chiarite con la legge di bilancio 2018 mediante una norma di interpretazione autentica cui è poi seguito il provvedimento di prassi anzidetto.

La circolare citata innanzitutto ricorda che l’elencazione dei beni significativi è sì tassativa (e pertanto la norma si applica solo a detti beni) ma che la loro denominazione va intesa in senso generico e non tecnico (ad es. la stufa a pellet per riscaldare l’acqua è assimilata alla caldaia; la stufa a pellet per il riscaldamento dell’ambiente non è assimilata alla caldaia).

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