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Parti comuni condominiali: Iva al 22% sulla corrente elettrica

  • Quotidiano Del Condominio
  • 10 dicembre 2018

[A cura di: avv. Francesco Saverio Del Buono] L’energia elettrica per le parti comuni dell’edificio sconta l’Iva al 22%. È quanto afferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 3 del 4.12.2018 ad una richiesta di consulenza giuridica, pubblicata sul suo portale.

Nel caso di specie, una associazione ha richiesto all’Agenzia di conoscere se i consumi di energia elettrica delle parti comuni di edifici “a prevalenza residenziale” siano soggetti ad aliquota IVA agevolata del 10% prevista per le forniture di energia elettrica ad uso domestico, ai sensi del n. 103) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972. Secondo l’associazione, infatti, nel condominio vi sarebbero tre ordini di ragioni che giustificherebbero l’agevolazione:

  • “ciascuna unità immobiliare, sia essa destinata ad uso domestico sia con destinazione diversa, è dotata di autonomo contatore”, e pertanto sarebbero rilevabili i consumi per un uso diverso da quello abitativo;
  • la fornitura è resa nei confronti di un utente, il condominio non svolge attività di impresa o effettua prestazioni rilevanti ai fini IVA;
  • l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% creerebbe un ingiusto pregiudizio ai condòmini ai quali si applica l’aliquota agevolata.

La risposta fornita parte dal tenore letterale della citata norma del DPR 633/72, la quale parla espressamente di uso domestico; su tale indicazione vi sono stati nel corso del tempo diversi atti interpretativi. In particolare va considerata la circolare 23 novembre 1998, n. 273/E, la quale aveva precisato che “l’uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari”.

Su questo tema sono inoltre intervenute la circolare n. 82/E del 7 aprile 1999 e la risoluzione n. 150/E del 15 dicembre 2004, le quali hanno provveduto a chiarire come “l’uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione”.

Conclusioni

Sulla base di questo, conclude il parere, deve ritenersi limitata l’applicazione dell’agevolazione ai soli casi in cui l’energia venga utilizzata all’interno di abitazioni, restando escluse altre ipotesi, quali quelle relative all’utilizzo delle parti comuni del condominio, in quanto queste sono aree distinte dalle singole abitazioni.

Peraltro vi potrebbero essere anche dei casi in cui il condominio possa utilizzare l’energia elettrica somministrata per svolgere attività rilevanti ai fini Iva (ad es. locazioni di spazi condominiali ad uso condominiale, campo da tennis). Tanto più deve condurre i condòmini ad un uso consapevole e responsabile dell’energia, evitando sprechi ed adottando sistemi di risparmio ed efficientamento energetico degli edifici.

Tags
  • condominio
  • energia elettrica
  • Francesco Saverio Del Buono
  • Iva
  • parti comuni
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